SPETTA L’AGEVOLAZIONE PRIMA CASA AGLI ACQUISTI DI DUE APPARTAMENTI DESTINATI A COSTITUIRE L’UNICA ABITAZIONE DEL NUCLEO FAMILIARE – CGT DI PRIMO GRADO DI BELLUNO, SEZ. 1, SENTENZA N.63/2024, DEPOSITATA IL 25.9.2024
I Giudici bellunesi hanno risolto la controversia richiamando il principio di diritto contenuto nella sentenza della Corte di Cassazione del 23 marzo 2011, n. 6613, secondo cui «in tema di agevolazioni tributarie, i benefici per l’acquisto della “prima casa” possono essere riconosciuti anche quando siano più di una le unità immobiliari contemporaneamente acquistate purché ricorrano due condizioni e cioè la destinazione, da parte dell’acquirente, di dette unità immobiliari, nel loro insieme, a costituire un’unica unità abitativa e la qualificabilità come alloggio non di lusso dell’immobile così “unificato”».
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