IL COMUNE NON PUÒ REVOCARE LO STATUS DI GENITORE AFFIDATARIO AL FINE DI ASSOGGETTARE AD IMU LA CASA DI ABITAZIONE IN CAPO ALL’EX CONIUGE – CGT DI PRIMO GRADO DI PADOVA, SEZ. 2, SENTENZA N. 142/2024, DEPOSITATA IL 15.4.2024
I ricorrenti insorgono contro gli avvisi di accertamento in materia di IMU emessi dal Comune in relazione ad un immobile affidato in diritto di abitazione al coniuge di uno dei due comproprietari e alla loro figlia all’epoca minorenne, in forza di una sentenza di separazione del Tribunale di Padova. La tesi del Comune è che, avendo la figlia convivente raggiunto la maggiore età e quindi una propria autonoma capacità d’agire, ne sarebbe derivata in capo a sua madre un’automatica decadenza dello status di “genitore affidatario” e, conseguentemente, anche la perdita dei benefici previsti a suo favore, tra i quali, il diritto di abitazione e il diritto all’esenzione da IMU della prima casa. I Giudici di prime cure, dopo avere ricordato che in materia di IMU vige la regola della traslazione della soggettività passiva «dal proprietario all’assegnatario della casa coniugale, di guisa che l’imposizione grava sul soggetto utilizzatore della stessa, con liberazione dal pagamento dell’imposta da parte del coniuge non assegnatario, anche se quest’ultimo è ancora il proprietario, pro quota o per l’intero dell’immobile coniugale», sono giunti alla conclusione di annullare gli avvisi di accertamento impugnati, visto che quanto statuito dalla sentenza di separazione non è venuto meno con il raggiungimento della maggiore età della figlia e comunque «lo status di genitore affidatario può essere revocato solo da un successivo provvedimento giurisdizionale, avente pari effetto costitutivo, e non di certo da una valutazione discrezionale operata dal Comune, priva di qualsiasi appiglio logico e normativo».
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