CircolariESCLUSE DA TASSAZIONE AI SENSI DELL’ART. 6 DEL TUIR LE INDENNITÀ PERCEPITE A TITOLO DI RISARCIMENTO DEL DANNO EMERGENTE PER PERDITA DI CHANCHES – CGT di primo grado di Padova, sez. 2, sentenza n. 486/2024, depositata il 19.12.2024

21/07/2025

ESCLUSE DA TASSAZIONE AI SENSI DELL’ART. 6 DEL TUIR LE INDENNITÀ PERCEPITE A TITOLO DI RISARCIMENTO DEL DANNO EMERGENTE PER PERDITA DI CHANCHES – CGT di primo grado di Padova, sez. 2, sentenza n. 486/2024, depositata il 19.12.2024

La ricorrente impugnava l’avviso di accertamento con il quale l’Agenzia delle Entrate pretendeva di assoggettare a tassazione le somme ricevute per la rinuncia all’opzione prevista da un accordo sindacale di essere assunta da una società di un gruppo bancario. I Giudici tributari, dopo avere osservato che la ricorrente «avendo rinunciato ad esercitare il diritto di opzione, ha ricevuto la somma di denaro … per la mancata assunzione … presso una società del gruppo bancario», sono giunti alla conclusione che tale somma di denaro «non rientra in alcuna delle categorie di reddito di cui all’art. 6 TUIR, poiché, traendo origine dall’accordo concluso fra le parti, ha natura risarcitoria del danno da perdita di chance, derivante dalla rinuncia della Ricorrente, all’esercizio del diritto di opzione». In altri termini, precisano i Giudici, «le somme percepite dalla Ricorrente a titolo risarcitorio non erano destinate a reintegrare un danno concretatosi nella mancata percezione di redditi, bensì per riparare ad un pregiudizio di natura diversa, che, non potendosi considerare in alcun modo reddito, non era suscettibile di tassazione, rientrando nella fattispecie del danno emergente».

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