CircolariSPETTA ALL’AGENZIA DELLE ENTRATE L’ONERE DI PROVARE LA CONNIVENZA DELL’ACQUIRENTE NELLA FRODE CAROSELLO DEL VENDITORE – CGT di primo grado di Belluno, sez. 1, sentenza n. 85/2024, depositata il 20.11.2024

17/07/2025

SPETTA ALL’AGENZIA DELLE ENTRATE L’ONERE DI PROVARE LA CONNIVENZA DELL’ACQUIRENTE NELLA FRODE CAROSELLO DEL VENDITORE – CGT di primo grado di Belluno, sez. 1, sentenza n. 85/2024, depositata il 20.11.2024

Il caso trattato è quello dell’acquisto di beni (nella specie, pellets) da fornitori poi rivelatisi dei filtri al fine di realizzare una frode carosello e di evadere l’Iva. L’Agenzia delle Entrate evidenziava una serie di indici dai quali l’acquirente avrebbe dovuto accorgersi di prendere parte ad una frode (la recente costituzione della società, l’operatività limitata nel tempo, la sede legale presso soggetti che forniscono servizi di domiciliazione, l’assenza di capitalizzazione, l’oggetto sociale ampio ed eterogeneo, l’assenza di bilanci depositati, la provenienza dall’estero delle merci). I Giudici di prime cure hanno statuito che, alla luce della giurisprudenza comunitaria, recepita dalla Suprema Corte di cassazione, tali indici non sono sufficienti a dimostrare la consapevolezza della frode da parte dell’acquirente: conseguentemente, hanno annullato l’atto impugnato per difetto di prova. Si legge nella sentenza che «la Corte ritiene che l’Ufficio, pur avendo evidenziato che i fornitori della società Ricorrente … fossero soggetti fittizi, ha tuttavia omesso di adempiere all’ulteriore onere probatorio concernente il profilo soggettivo della consapevolezza o conoscibilità della frode, stabilendo erroneamente che la prova contraria sul punto gravasse sul contribuente. A tal fine ha esclusivamente portato elementi generici e non calati sul caso concreto».

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