CircolariÈ GIURIDICAMENTE INESISTENTE LA NOTIFICAZIONE DEGLI ATTI IMPOSITIVI AL SOGGETTO INABILITATO CHE PUÒ STARE IN GIUDIZIO SOLO CON LA NECESSARIA ASSISTENZA DELL’AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO – CGT di primo grado di Padova, sez. 2, sentenza n. 443/2024, depositata il 27.11.2024

24/07/2025

È GIURIDICAMENTE INESISTENTE LA NOTIFICAZIONE DEGLI ATTI IMPOSITIVI AL SOGGETTO INABILITATO CHE PUÒ STARE IN GIUDIZIO SOLO CON LA NECESSARIA ASSISTENZA DELL’AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO – CGT di primo grado di Padova, sez. 2, sentenza n. 443/2024, depositata il 27.11.2024

La Corte di Giustizia Tributaria ha annullato gli avvisi di accertamento notificati ad una persona affetta da infermità psicofisiche che hanno comportato la nomina di un amministratore di sostegno, con potere di sottoscrivere tutti gli atti fiscali in sostituzione dell’incapace, in quanto l’ente impositore non ha rispettato l’obbligo di «di individuare il rappresentante dell’incapace, al fine di una corretta e valida notifica degli atti impositivi». Sul punto, i Giudici riportano la sentenza della Corte di Cassazione n. 12531 del 17.6.2015 sul procedimento della notificazione a persona incapace, a mente della quale «nei confronti delle persone inabilitate, che devono stare in giudizio con la necessaria assistenza del curatore, il procedimento di notificazione ha carattere complesso in quanto può ritenersi perfezionato solo quando l’atto sia portato a conoscenza tanto della parte quanto del curatore, per mettere quest’ultimo in grado di svolgere la sua funzione di assistenza. Ne consegue che, ai sensi dell’art. 75 cod. proc. civ., analogicamente applicabile, per identità di “ratio”, alla cartella di pagamento, la notifica al solo inabilitato, che non sia effettuata pure nei confronti del curatore, è giuridicamente inesistente, non assumendo rilievo la mancata indicazione della curatela nelle dichiarazioni dei redditi, atteso che è onere dell’Amministrazione individuare la persona che ha la rappresentanza dell’incapace».

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