L’AGENTE DELLA RISCOSSIONE NON PUÒ CHIEDERE AL CONTRIBUENTE ESDEBITATO I CREDITI TRIBUTARI AMMESSI AL PASSIVO DEL FALLIMENTO E NON INTEGRALMENTE SODDISFATTI – CGT di primo grado di Padova, sez. 1, sentenza n. 421/2024, depositata il 13.11.2024
Il contribuente era fallito assieme alla società di persone di cui era socio illimitatamente responsabile ed aveva poi ottenuto dal Tribunale di Padova il decreto di esdebitazione riguardante tutti i crediti ammessi al passivo del fallimento e non integralmente soddisfatti. L’Agente della riscossione gli notificava l’atto di intimazione di pagamento di debiti tributari per i quali si era insinuato nel passivo fallimentare. I Giudici hanno accolto le doglianze del contribuente ed annullato l’atto impugnato osservando nella sentenza che «il ricorrente afferma e documenta che l’Agente della Riscossione si è insinuato al passivo fallimentare con ricorso che richiamava espressamente le Cartelle e gli stessi crediti tributari dell’Intimazione di Pagamento e pertanto il Tribunale di Padova ha emesso il decreto di esdebitazione, dichiarando inesigibili nei confronti del sig. Ricorrente … tutti i debiti concorsuali ammessi al passivo fallimentare non integralmente soddisfatti, ricomprendendo l’esatto importo dell’intero debito tributario, senza alcuna distinzione».
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