NON POSSONO ESSERE REVOCATE LE AGEVOLAZIONI FISCALI SULL’ACQUISTO DELLA PRIMA CASA SE IL TRASFERIMENTO DELLA RESIDENZA AVVIENE DOPO I 18 MESI PER CAUSE DI FORZA MAGGIORE NON IMPUTABILI AL CONTRIBUENTE – CGT di primo grado di Treviso, sez. 3, sentenza n. 359/2024, depositata il 14.11.2024
I fatti in causa sono i seguenti. Il contribuente acquistava la prima casa, beneficiando delle relative agevolazioni fiscali ed impegnandosi a trasferire la residenza nel Comune di Treviso entro 18 mesi. Tuttavia, tale adempimento veniva perfezionato con una settimana di ritardo, essendosi nel frattempo malata la sorella del contribuente, alla quale doveva prestare continua assistenza, essendo l’unico familiare con possibilità di farlo. L’Agenzia delle Entrate, preso atto del mancato rispetto delle condizioni di legge, con apposito avviso di liquidazione pretendeva il pagamento integrale delle imposte di registro, ipotecarie e catastali. I Giudici trevigiani hanno annullato l’atto impugnato ricordando il principio di diritto secondo cui «in tema di imposta di registro, la fruizione delle agevolazioni cd. ‘ prima casa ’ postula, nel caso di acquisto di immobile ubicato in un comune diverso da quello di residenza dell’acquirente, il trasferimento della residenza entro il termine di diciotto mesi dall’atto di compravendita, salva la ricorrenza di una situazione di forza maggiore sopravvenuta rispetto alla stipula, ravvisabile a fronte di impedimento oggettivo, caratterizzato dalla non imputabilità, anche a titolo di colpa, inevitabilità ed imprevedibilità dell’evento (Cass. n. 28838/2019)». Nella specie, osservano i Giudici, «il ricovero della sorella, costituisce proprio quell’evento sopravvenuto, terzo ed esterno, imprevedibile, inevitabile e non imputabile, e quindi scusabile per assenza di colpa, tale da costituire la forza maggiore che ha impedito al sig. Ricorrente … di attivarsi in tempo per trasferire la propria residenza nel comune di Treviso, peraltro avvenuta con soli sette giorni di ritardo».
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