CIRCOLARE N. 27/2024 ADM – TEMPORANEA ESPORTAZIONE
Si segnala la circolare in epigrafe indicata, con la quale ADM è intervenuta con alcuni chiarimenti in materia di “temporanea esportazione”, in seguito alle novità introdotte dalle disposizioni nazionali complementari al codice doganale unionale (DNC), approvate dal D.Lgs. n. 141/2024.
Nello specifico, l’Agenzia, dopo aver chiarito che per “esportazione temporanea” si intende “l’esportazione di merci unionali che sono destinate, in un tempo successivo, alla reintroduzione nel territorio doganale dell’Unione”, osserva che, a differenza della “importazione temporanea”, le cui casistiche sono disciplinate dal regime della “ammissione temporanea” previsto dal diritto unionale, il CDU non prevede uno specifico istituto volto a disciplinare l’ipotesi di merci destinate ad essere esportate per poi tornare nel territorio dell’Unione nello stesso stato in cui erano state esportate, fatto salvo il normale deterioramento derivante dall’uso.
Conseguentemente, per l’esportazione temporanea è necessario fare riferimento alle regole che disciplinano l’esportazione e la successiva reintroduzione in franchigia (artt.203 e 204 Regolamento (UE) n. 952/2013 (CDU); artt. 158, 159, 160 del Regolamento delegato (UE) 2015/2446).
In definitiva, quindi, il regime della “temporanea esportazione”, in virtù dell’art. 72 DNC, sopravvive a discapito della sua mancata previsione in CDU, che prevede, invece, esclusivamente l’istituto della “reintroduzione in franchigia” (art. 203 CDU).
L’Agenzia, inoltre, chiarisce che il regime della “temporanea esportazione” si aggiunge all’istituto della “reintroduzione in franchigia” ai sensi degli artt. 203 e 204 CDU e non lo limita, nel senso che “la mancata attivazione del procedimento autorizzativo previsto dall’articolo 72 non osta alla richiesta di reintroduzione in franchigia ai sensi degli articoli 203 e 204 CDU. Il procedimento di cui all’art.72 delle DNC deve, quindi, essere inteso come ulteriore semplificazione a disposizione degli operatori che integra quanto già previsto dalla normativa unionale”.
Nello specifico, l’art. 72 delle DNC prevede la possibilità di richiedere un’autorizzazione preventiva ad ADM, semplificando l’identificazione delle merci destinate ad essere temporaneamente esportate e successivamente reimportate in franchigia: l’operatore presenta istanza alla Dogana di esportazione, su apposito modulario allegato alla circolare in esame, con indicazione dell’elenco dettagliato delle merci da esportare temporaneamente e che formeranno oggetto della dichiarazione di esportazione. La Dogana di esportazione dovrà verificare l’istanza e gli eventuali documenti allegati e potrà richiedere, se del caso, un’integrazione documentale all’operatore, con particolare riferimento ai mezzi di identificazione delle merci. Al termine della verifica, la Dogana rilascerà l’autorizzazione all’esportazione, “da intendersi unicamente quale validazione degli elementi identificativi delle merci ai fini della loro successiva reintroduzione”. Ricevuta l’autorizzazione, l’operatore potrà procedere con l’esportazione delle merci, avendo cura di indicare l’apposito codice regime (23).
I beni potranno rimanere vincolati alla temporanea esportazione al massimo per tre anni, salva la possibilità di richiedere un’ulteriore proroga qualora sopraggiungessero circostanze particolari.
Nel caso in cui le merci temporaneamente esportate non dovessero essere successivamente destinate alla reimportazione, non si dovrà più effettuare alcuna procedura doganale, “non essendo stato riproposto nelle DNC l’art. 211 T.U.L.D.”: al momento della reimportazione, la merce sarà scortata dal bollettino INF3 di cui all’art. 255 Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447.
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