CIRCOLARE N. 16/D/2024 DEL 29/05/2024 – GESTIONE DELLA PROCEDURA DOGANALE DI “TRANSITO”
Si segnala la pubblicazione sul sito ADM della circolare in oggetto, la quale, a distanza di poco tempo, opportunamente annulla e sostituisce la precedente circolare n. 10/D del 11/04/2024 in tema di “transito”.
Il “transito” – come precisato dall’Agenzia nella circolare in esame – è il “regime doganale «speciale» che consente, con l’obbligo di prestazione di idonea garanzia, di trasportare le merci non unionali, sotto vigilanza doganale, da un punto all’altro del territorio unionale, senza che le stesse siano sottoposte ai dazi all’importazione, ad altri oneri e alle misure di politica commerciale (art. 226, par. 1, del Reg. (UE) n. 952/2013, Codice Doganale dell’Unione – CDU)”.
In tale procedura, “la dichiarazione di vincolo al regime impegna la responsabilità del titolare del medesimo regime per quanto riguarda l’esattezza delle indicazioni riportate nella dichiarazione e il rispetto di tutti gli altri obblighi previsti ai sensi dell’art. 233 CDU”.
Segnatamente, la vigilanza doganale viene espletata con riguardo alla “indicazione (e rispetto) del termine per la presentazione delle merci a destino, della identificazione del mezzo di trasporto e della sigillatura”.
All’uopo, la precedente circolare 10/D ora annullata aveva previsto termini fissi – in taluni casi rivelatisi troppo stringenti – per la conclusione delle procedure di transito (2 giorni in caso di transito nazionale, 4 giorni in caso di transito unionale ed 8 giorni in caso di transito comune).
Tali disposizioni sono state oggetto di numerose critiche da parte degli operatori del settore, in quanto la previsione di termini prestabiliti mal si concilia con l’operatività concreta dei trasporti, influenzabili da variabili non preventivabili.
Conseguentemente, l’Agenzia ha ora espressamente stabilito che “considerata la numerosità delle variabili che influenzano la durata di un trasporto, la determinazione a priori di tempi limite, anche solo indicativi, cui attenersi a livello nazionale o anche territoriale appare inopportuna”.
Nello specifico, l’Agenzia osserva che la norma di riferimento – art. 297, par. 1, Reg. Esecuzione (UE) 2015/2447 del 24 novembre 2015 RE – stabilisce che “l’ufficio doganale di partenza fissa il termine entro il quale le merci sono presentate all’ufficio doganale di destinazione, tenendo conto dell’itinerario, del mezzo di trasporto, della normativa in materia di trasporti o delle altre normative che potrebbero avere un impatto sulla fissazione di un termine e di tutte le informazioni pertinenti comunicate dal titolare del regime. Il termine fissato per la presentazione delle merci a destino è vincolante e, qualora le merci siano presentate presso l’ufficio doganale di destinazione dopo la scadenza di tale termine, si considera che il titolare del regime abbia rispettato il termine stabilito solo se egli stesso o il vettore siano in grado di dimostrare all’ufficio doganale di destinazione in modo soddisfacente che il ritardo non è loro imputabile”.
In tale contesto – continua l’Agenzia – “quanto previsto dal predetto articolo 297 deve essere inteso come facoltà della dogana di poter variare, rispetto al dato indicato dal dichiarante, il termine per la presentazione delle merci, ove non lo ritenga congruo con il percorso fino all’ufficio di destinazione, il mezzo di trasporto utilizzato e qualsiasi altra informazione che il dichiarante può fornire in fase di controllo (ad esempio, la necessità di sospendere il trasporto temporaneamente per vincoli ambientali o di altro tipo presenti nei paesi di attraversamento, ovvero per permettere il riposo degli autisti, ecc.)”.
In concreto, quindi, i termini stringenti precedentemente imposti con la circolare 10/D ora annullata vengono sostituiti dalla previsione della facoltà – per la Dogana – di variare il termine di presentazione delle merci qualora non lo ritenga congruo.
La circolare detta, poi, altre disposizioni con riguardo ai dati che debbono essere indicati nella dichiarazione di transito, con deroghe specifiche per il caso di trasporto multimodale nonché per i regimi accesi dagli operatori economici autorizzati.
Norme specifiche sono dettate altresì per la sigillatura della merce vincolata al regime del transito, con possibilità di dispensa previa autorizzazione dell’autorità doganale.
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