CircolariNON C’E’ TREGUA E PROSEGUONO GLI ACCERTAMENTI AGLI INFLUENCER E AI CREATORI DI CONTENUTI DIGITALI. LA RESIDENZA FISCALE IN SVIZZERA O IN ALTRI STATI ESTERI – ST. 34 2024

18/10/2024

NON C’E’ TREGUA E PROSEGUONO GLI ACCERTAMENTI AGLI INFLUENCER E AI CREATORI DI CONTENUTI DIGITALI. LA RESIDENZA FISCALE IN SVIZZERA O IN ALTRI STATI ESTERI.

In seno ad un precedente articolo è stato affrontato il caso degli accertamenti fiscali ad influencer e creatori di contenuti digitali da parte della Guardia di Finanza di Bologna (GLI ACCERTAMENTI FISCALI AGLI INFLUENCER E AI CREATORI DI CONTENUTI DIGITALI. STRATEGIE DIFENSIVE PER IL CASO DELLA SOCIETÀ DI SFRUTTAMENTO DEI DIRITTI D’IMMAGINE ASSERITAMENTE INTERPOSTA).

Di recente, anche la Guardia di Finanza di Varese ha attivato delle verifiche mirate nei confronti di influencer e creatori di contenuti digitali. Le autorità fiscali, nel contesto delle proprie attività d’indagine, utilizzano sempre più spesso i social media come fonti di prova per accertare la fittizietà del trasferimento all’estero, esaminando non solo il luogo in cui vengono dichiarati i redditi, ma anche la presenza fisica e le relazioni personali dell’individuo.

Nell’ambito della crescente attenzione delle autorità fiscali italiane nei confronti degli influencer e dei creatori di contenuti digitali, emerge con forza anche il tema della residenza fiscale. Risulta a tal proposito emblematico il caso di una creatrice di contenuti della piattaforma Onlyfans che ha spostato la propria residenza in Svizzera, mantenendo però – a dire dei verificatori – parte delle attività e il domicilio fiscale in Italia.

La residenza fiscale di una persona fisica è definita, in base all’art. 2, comma 2, del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR), peraltro riformato e vigente nella nuova formulazione a partire dal 1° gennaio 2024, per cui si considerano residenti le persone che, per la maggior parte del periodo di imposta (ai fini del computo dei giorni si considerano anche le “frazioni di giorno”), hanno nel territorio dello Stato:

  • la residenza ai sensi del codice civile (intesa come “dimora abituale”),
  • il domicilio (cioè il luogo in cui si sviluppano, in via principale, le relazioni personali e familiari della persona, che – secondo la nuova formulazione della norma – parrebbero prevalere rispetto al centro degli interessi professionali);
  • ovvero sono ivi presenti (tale criterio sembra dover essere interpretato in modo letterale, valorizzando i giorni trascorsi nel nostro territorio e prescindendo dalle ragioni che hanno determinato la permanenza in Italia della persona).
  • Salvo prova contraria, si presumono altresì residenti le persone iscritte per la maggior parte del periodo di imposta nelle anagrafi della popolazione residente.

Tali principi, quantomeno in parte, risultano rafforzati dai contenuti delle Convenzioni contro le doppie imposizioni siglate dall’Italia con altri Paesi, le quali – pur prevalendo sulla normativa interna – comunque prevedono rigidi criteri per la determinazione della residenza fiscale del contribuente in uno dei due Paesi sottoscrittori.

A ciò si aggiunga che, secondo l’art. 2, comma 2-bis, del TUIR, si considerano altresì residenti, salvo prova contraria, i cittadini italiani cancellati dalle anagrafi della popolazione residente e trasferiti in Stati a fiscalità privilegiata ricompresi nella c.d. black list. Per quel che interessa, la novità per il 2024, sotto tale profilo, è rappresentata dall’uscita della Svizzera dalla black list. Con riferimento al 2023, invece, continua a gravare sul contribuente l’onere di provare la residenza svizzera in caso di trasferimento nella Confederazione Elvetica. Ad ogni modo, come confermato dalla Suprema Corte (sentenza n. 35284/2023) la presunzione legale di residenza prevista dall’art. 2, comma 2-bis, del TUIR può comunque essere superata avvalendosi dei criteri convenzionali per risolvere i conflitti di residenza.

Ciò significa che aver acquisito la residenza formale in uno stato estero non è sufficiente a determinare il trasferimento all’estero della residenza fiscale, essendo a tal proposito necessario dimostrare di aver interrotto i legami con l’Italia (iscrizione anagrafica, presenza fisica, domicilio e residenza). In assenza di tale dimostrazione, la residenza fiscale del soggetto formalmente residente all’estero potrebbe essere ricondotta all’Italia, con conseguente assoggettamento a obblighi dichiarativi e a imposta nel nostro Paese.

Nel caso in questione, l’influencer è accusata di aver trasferito fittiziamente la sua residenza in Svizzera, così eludendo la tassazione in Italia. La Guardia di Finanza ha evidenziato come un conto corrente e il dominio web risulterebbero localizzati sul territorio italiano e, inoltre, l’influencer avrebbe partecipato ad alcune trasmissioni radiofoniche in Italia. La quantificazione dell’accertamento fiscale si basa sulla discrepanza tra il tenore di vita asseritamente mostrato sui social media e i redditi dichiarati in Italia: i video con gli orologi di lusso, gli alberghi a cinque stelle, i marchi di alta moda esibiti in ogni post, per la Guardia di Finanza non sarebbero soltanto stories su instagram (ma anche su questo tema occorre di volta in volta contestualizzare ed esistono notevoli spunti difensivi che saranno trattati nel prossimo intervento).

Come si è visto, sotto il profilo della residenza fiscale, la normativa richiede la dimostrazione della residenza effettiva o del proprio domicilio in Svizzera e, in questo senso, l’influencer potrà dimostrare, documentalmente o anche tramite dichiarazioni di terzi:

  • di dimorare abitualmente all’estero (producendo, ad esempio, contratto di acquisto o di locazione di immobile, costi per arredi e manutenzioni, utenze dell’immobile in questione, abbonamenti a mezzi, abbonamenti a circoli, palestre o simili, biglietti per la partecipazione a spettacoli, eccetera),
  • che il proprio centro di interessi professionali è ubicato all’estero (provando, ad esempio, che i contenuti digitali sono registrati, elaborati e caricati nelle varie piattaforme dalla Svizzera, e che proventi da piattaforme digitali sono depositati in conti svizzeri). A tal proposito, si evidenzia che il domicilio “fiscale”, per gli anni d’imposta precedenti al 2024, va individuato nel luogo in cui vi sia preminenza dei legami economici e patrimoniali della persona in modo riconoscibile dai terzi, così come stabilito dalla Cassazione con sentenza n. 1984372024.

Per gli anni di imposta a partire dal 2024, la nuova normativa pone maggiore rilevanza sulle relazioni personali e familiari come elemento di collegamento con l’Italia e potrebbe rappresentare un punto di debolezza, se la persona trascorre periodi significativi in Italia o mantiene legami stretti con il territorio italiano. Per il caso della Svizzera, tuttavia, una simile impostazione non pare in linea con i criteri stabiliti dalla Convenzione contro le doppie imposizioni sottoscritta tra Italia e Svizzera, in seno alla quale è stabilito che il criterio del domicilio va inteso come il luogo in cui si sviluppano, in via principale, “le relazioni personali e familiari della persona”. La normativa convenzionale prevale sulla legge interna e potrebbe altresì essere valorizzata anche per i casi ante 2024.

Senza dubbio, la normativa in vigore dal 2024 introduce criteri più stringenti che obbligano gli influencer e i creatori di contenuti digitali che dichiarano residenza all’estero a una maggiore chiarezza e rigore nella gestione dei propri affari fiscali, tenendo in considerazione sia la disciplina interna, sia le sovraordinate disposizioni dell’eventuale Convenzione contro le doppie imposizioni sottoscritta tra l’Italia e il Paese estero in cui viene trasferita la residenza.

Lo Studio resta a disposizione per ogni chiarimento.

Dott. Marco Spadotto

Lo Studio è a disposizione per maggiori informazioni. (contatti)