CircolariIL TRASFERIMENTO A TITOLO GRATUITO DELL’IMMOBILE DAL MANDANTE AL MANDATARIO È SOGGETTO ALLE IMPOSTE INDIRETTE IN MISURA FISSA CGT di primo grado di Padova, sez. 1, sentenza n. 45/2025, depositata il 30.1.2025

01/07/2025

IL TRASFERIMENTO A TITOLO GRATUITO DELL’IMMOBILE DAL MANDANTE AL MANDATARIO È SOGGETTO ALLE IMPOSTE INDIRETTE IN MISURA FISSA
CGT di primo grado di Padova, sez. 1, sentenza n. 45/2025, depositata il 30.1.2025

Il Notaio rogante aveva registrato il contratto di mandato senza rappresentanza ad alienare beni immobili con relativo trasferimento a titolo gratuito dei beni applicando in misura fissa le imposte di registro, ipotecaria e catastale. L’Agenzia delle Entrate riteneva di applicare a detta fattispecie la normativa in materia di imposte di successione e donazione, tenendo conto delle franchigie in relazione al rapporto di coniugio sussistente tra le parti e rideterminando in misura proporzionale le imposte ipotecaria e catastale. La CGT di primo grado di Padova, in composizione monocratica, ha ritenuto infondata la pretesa erariale ed ha annullato l’atto impugnato condividendo «l’insegnamento del Giudice di legittimità secondo cui “sotto il pregnante e decisivo profilo della capacità contributiva, il trasferimento in parola [ovvero quello effettuato dal mandante al mandatario, n.d.r.] risulta manifestamente neutro in quanto non comporta alcun sostanziale “trapasso di ricchezza” e definitivo arricchimento della sfera patrimoniale del mandatario, atteso che costui è gravato (per l’adempimento del mandato) dalle correlate obbligazioni di trasferire al terzo acquirente il bene (del quale è intestatario meramente formale) e di corrispondere al mandante il relativo prezzo, ovvero – qualora il mandato non possa essere adempiuto – dalla obbligazione di retrocedere il bene al mandante”: conseguentemente, “non è assoggettabile ad imposta di donazione il trasferimento dell’immobile a titolo gratuito avvenuto con finalità di futura alienazione del bene attraverso un mandato a vendere perché non sussiste un trapasso immediato di ricchezza e definitivo arricchimento nella sfera giuridica del mandatario” (cfr., Cass., sez. trib., n. 11401/2019). Per l’effetto, il trasferimento a titolo gratuito effettuato dal mandante al mandatario “è soggetto a tassazione in misura fissa, sia per quanto attiene all’imposta di registro che alle imposte ipotecaria e catastale” (Cass.,sez. trib., n. 975/2018; Cass. 13.12.2023 n. 34942 e anche 25.7.2024 n. 20673)».

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