Sentenze commentateBONUS EDILIZI. IMPUGNABILITÀ DELLE COMUNICAZIONI DI SCARTO E PROFILI DI INCOERENZA TRA IL PROVVEDIMENTO DEL DIRETTORE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE N. 340450/2021 E L’ART. 6 DELLA L. N. 212/2000. CGT di primo grado di Venezia, Sez. 1, sentenza n. 19/2024 depositata l’8 gennaio 2025.

01/07/2025

BONUS EDILIZI. IMPUGNABILITÀ DELLE COMUNICAZIONI DI SCARTO E PROFILI DI INCOERENZA TRA IL PROVVEDIMENTO DEL DIRETTORE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE N. 340450/2021 E L’ART. 6 DELLA L. N. 212/2000. CGT di primo grado di Venezia, Sez. 1, sentenza n. 19/2024 depositata l’8 gennaio 2025.

Per i giudici tributari le c.d. comunicazioni di “scarto” dell’opzione di cessione del credito da bonus edilizio ex art. 122 bis del D.L. n. 34/2020 sono atti autonomamente impugnabili.

Nella sentenza in commento, i giudici tributari mettono in evidenza che, se l’Agenzia delle Entrate dichiara di considerare “non effettuata” la comunicazione di opzione, pone in essere un atto che impedisce la realizzazione degli effetti agevolativi della disciplina in questione sia lato cedente, sia lato cessionario: «nella sostanziale perdita della concreta fruibilità dell’agevolazione è insita la lesività degli atti di cui si discorre con riferimento alla sfera giuridica sia del titolare della detrazione che del beneficiario dell’opzione di cessione».

La sentenza, richiamato l’orientamento ormai consolidato in dottrina e in giurisprudenza (secondo il quale il principio di tassatività degli atti indicati dall’art. 19 non esclude una sua interpretazione estensiva), conclude che «tale comunicazione di “scarto”, dunque, è assimilabile, quoad effectum, al diniego di agevolazione ex art.19 lett. h), in quanto impedisce il perfezionamento del procedimento attraverso il quale è possibile accedere ai benefici fiscali introdotti dalla disciplina speciale in discorso (c.d. superbonus)».

Nel caso sottoposto all’attenzione dei giudici tributari, le comunicazioni di scarto erano state impugnate unitamente al diniego di autotutela dell’Agenzia delle Entrate.

La sentenza in commento ha considerato che «l’unico atto notificato è pacificamente il diniego di autotutela, sicché le comunicazioni di “scarto” di cui si discorre devono ritenersi impugnabili unitamente a quest’ultimo».

I giudici tributari sono giunti a tale conclusione partendo dall’art. 122 bis del D.L. n. 34/2020 secondo il quale “l’esito del controllo è comunicato al soggetto che ha trasmesso la comunicazione” e dall’art. 3 del provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate prot. 340450/2021, nella parte in cui prevede che la comunicazione di “scarto” sia comunicata al contribuente attraverso il mero inserimento nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle Entrate attraverso il quale è stata inviata la comunicazione di opzione.

Secondo i giudici tributari, il predetto art. 3 «non risulta rispettoso del principio generale di effettività della conoscenza degli atti destinati al singolo contribuente ex art. 6 dello Statuto dei diritti del contribuente, soprattutto laddove, come nel caso di specie, egli si sia avvalso di un intermediario autorizzato».

Perciò, la sentenza in commento ritiene che l’art. 122 bis del D.L. n. 34/2020 non possa che essere interpretato alla luce dell’art. 6 dello Statuto dei diritti del contribuente che impone di garantire una “conoscenza effettiva”, non assicurata dal mero inserimento della comunicazione di “scarto” nel cassetto fiscale di chi ha eseguito la comunicazione di opzione.

Di conseguenza, i giudici tributari hanno ritenuto che le comunicazioni di “scarto” sottoposte al loro giudizio fossero da considerare non “effettivamente comunicate”, né tantomeno “notificate” e, facendo ricorso ad una interpretazione costituzionalmente orientata, hanno ritenuto applicabile l’ultimo periodo dell’art. 19, comma 3, del D.Lgs. n. 546/1992, secondo il quale la mancata “notificazione” di atti autonomamente impugnabili, adottati precedentemente all’atto notificato, ne consente l’impugnazione unitamente a quest’ultimo.

Sentenza consultabile qui