ILLEGITTIMI PER ECCESSO DI POTERE GLI ATTI DI RECUPERO DEI CREDITI D’IMPOSTA RICERCA E SVILUPPO PRIVI DEL PARERE TECNICO DEL MISE – CGT di primo grado di Treviso, sez. 2, sentenza n. 96/2024, depositata il 27.3.2024
L’Agenzia delle Entrate di Treviso, con appositi atti di recupero, contestava la spettanza dei crediti d’imposta in ricerca e sviluppo ex art. 3 del D.L. n. 145/2013, indicati nelle dichiarazioni dei redditi riferite agli anni di imposta dal 2015 al 2019. La società ricorrente ha impugnato gli atti per ragioni pregiudiziali e di merito. I Giudici trevigiani si sono concentrati sulla mancanza di parere del MISE e, dopo avere ritenuto che «la competenza ad esprimere il giudizio tecnico necessario ai fini del legittimo esercizio del potere di controllo nei casi disciplinati dal D.M. 27.05.2015, non possa che essere individuata nel Ministero dello Sviluppo Economico», sono giunti alla conclusione di ritenere viziata di eccesso di potere la motivazione degli atti di recupero dei crediti d’imposta ricerca e sviluppo, «per non essere stata posta in essere con l’ausilio dell’organo tecnico individuato dalla normativa vigente come competente all’emissione, dal che discende la nullità degli atti impugnati».
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