CircolariL’ESCLUSIONE DA IMU DELLE PARTI DI EDIFICI ADIBITI A CENTRALI TELEFONICHE SI APPLICA ANCHE PER GLI ANNI ANTECEDENTI ALL’AGGIORNAMENTO DELLE RENDITE CATASTALI CON PROCEDURA DOCFA – CGT di primo grado di Venezia, sez. 2, sentenza n. 251/2024, depositata il 28.3.2024 – ST. 45 2024

24/10/2024

L’ESCLUSIONE DA IMU DELLE PARTI DI EDIFICI ADIBITI A CENTRALI TELEFONICHE SI APPLICA ANCHE PER GLI ANNI ANTECEDENTI ALL’AGGIORNAMENTO DELLE RENDITE CATASTALI CON PROCEDURA DOCFA – CGT di primo grado di Venezia, sez. 2, sentenza n. 251/2024, depositata il 28.3.2024 

L’art. 12, comma 2, del D. Lgs. n. 33 del 2016 ha statuito che dal 1° luglio 2016 le parti di edifici adibiti a centrali telefoniche, non costituendo unità immobiliari e non rilevando ai fini della rendita catastale, non sono più soggette ad Imu e Tasi. La società ricorrente, in ottemperanza alle disposizioni di legge, tra il 2019 e il 2021 ha riaccatastato gli immobili, stralciando il valore imponibile dell’infrastruttura e neutralizzando così l’incidenza di quest’ultima sulla rendita catastale. Successivamente, ha ricalcolato l’IMU per il triennio 2017-2019 chiedendo il rimborso di quanto asseritamente versato in eccedenza. Il Comune, con apposita nota, ha rigettato la richiesta comunicando che le nuove rendite degli immobili, così depurate dai valori dell’infrastruttura, potevano trovare applicazione solo secondo i criteri generali, ovvero solo a decorrere dalla data di messa in atti delle relative denunce DOCFA presso l’ufficio catasto e non anche per i periodi precedenti. Il Collegio veneziano, prontamente adito, ha ritenuto che le doglianze siano fondate e quindi debbano essere accolte, giacché la disposizione invocata dalla società ricorrente prevede non già un’esenzione dell’imposta, bensì dispone un’esclusione dalla stessa, in virtù del presupposto stesso dell’assoggettamento impositivo, che disconosce la natura immobiliare delle strutture di cui è causa, con l’esplicita esclusione della loro rilevanza ai fini della determinazione della rendita catastale. Per espressa previsione dell’art. 15, comma 1, del D,lgs. 33/2016, continuano i Giudici, tale disposizione entra in vigore dal 1° luglio 2016, assumendo la non debenza dell’imposta per i periodi successivi. La tesi contraria del Comune attiene più ad una fattispecie di comportamento che regolamenta l’ipotesi di variazione della rendita catastale, con obbligo di documentarla attraverso DOCFA, non certo al caso di specie, ove non ricorre un’ipotesi di variazione della rendita catastale, bensì l’esclusione di determinate strutture ai fini della sua determinazione.

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