ILLEGITTIMO L’ATTO DI RECUPERO DEL CREDITO D’IMPOSTA FONDATO SU UNA GENERICA CONTESTAZIONE DEL NUMERO DI ORE COMPLESSIVAMENTE IMPIEGATO DAL PERSONALE PER LA RICERCA E LO SVILUPPO – CGT di primo grado di Verona, sez. 2, sentenza n. 451/2024, depositata il 19.11.2024
I fatti in causa sono i seguenti. La società ricorrente aveva fruito negli anni 2015, 2016 e 2017 dei crediti d’imposta per attività di ricerca e sviluppo ex art. 3 D.L. n. 145/2013. L’Agenzia delle Entrate contestava le modalità di determinazione dei crediti, ritenendo che le ore complessivamente dedicate dal personale addetto all’attività di ricerca e sviluppo fossero notevolmente inferiori a quelle attestate dalle perizie giurate. La Corte di Giustizia Tributaria di Verona ha accolto il ricorso per mancato assolvimento dell’onere probatorio da parte dell’Ufficio. Si legge nella sentenza che «nel caso di specie, l’Ufficio contesta la quantificazione delle ore di lavoro dedicate all’attività di ricerca e sviluppo dal personale della società, rispetto all’attività ordinaria. La ricorrente ha però allegato alcuni elementi di segno contrario, quali le perizia giurate che attestano l’attività svolta e una diversa incidenza del costo complessivo del personale, a seguito della chiusura di un’attività produttiva alla quale non si è accompagnato alcun licenziamento, essendo appunto il personale stato reimpiegato in tale attività. Tale attività esaurisce, almeno in una prima fase, l’onere probatorio del contribuente, facendo sorgere in capo all’Ufficio un onere di prova contraria. Esso non può limitarsi a sconfessarne labialmente la valenza, ma, nella misura in cui si muova sul piano essenzialmente specialistico, dev’essere supportato da elementi di eguale o superiore pregnanza tecnica. In altri termini, l’Ufficio ha inteso contestare proprio la “pertinenza e congruità dei costi sostenuti”, ma ha fatto ciò mediante argomenti di natura contabile, senza avvalersi del parere del Mise e senza supportare con un parere di tipo specialistico il proprio convincimento. Tale operazione – pur astrattamente legittima ove risultasse manifestamente fondata anche senza la necessità di ricorrere a particolari valutazioni tecniche – si scontra, nel caso di specie, con le risultanze di perizie giurate di segno contrario, che avrebbero necessitato di uno sforzo probatorio ben più ampio ed articolato di quelle offerto in concreto, con l’individuazione dei necessari riferimenti tecnici e la puntuale confutazione degli elementi addotti dal contribuente».
Per leggere la circolare clicca qui.
Lo Studio è a disposizione per ogni chiarimento (venezia@studiotosi.com).


