LA NATURA DI PERTINENZA DEL GARAGE RISPETTO ALL’ABITAZIONE DIPENDE DA UN ATTO VOLITIVO E NON DEVE RISULTARE DA UN TITOLO EDILIZIO – CGT di primo grado di Verona, sez. 1, sentenza n. 397/2024, depositata il 18.10.2024
L’Agenzia delle Entrate, mediante apposita cartella di pagamento, ha recuperato a tassazione le detrazioni fiscali godute dal contribuente per la costruzione di un garage, ritenendo non provata la pertinenzialità dell’opera. I Giudici veronesi hanno annullato l’atto impugnato in quanto «nella specie come emerge dal progetto, prodotto dalla stessa Amministrazione, il piano scantinato è collegato con una scala interna all’abitazione di cui è pertinenza e ciò dimostra, al di là di ogni dubbio, che vi è un collegamento, appunto pertinenziale, tra abitazione e garage». In questo contesto «appare alla Corte assolutamente evidente che il garage abbia natura strettamente pertinenziale». D’altra parte, «non emerge da nessuna norma che la pertinenzialità debba risultare dal titolo edilizio poiché la pertinenzialità è strettamente collegata alla scelta del proprietario di collocare un bene al servizio di un altro attraverso un atto volitivo che ovviamente non può essere recepito da un atto amministrativo precedente la edificazione».
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