CircolariL’AVVISO DI PRESA IN CARICO NOTIFICATO DALL’AGENTE DELLA RISCOSSIONE È UN ATTO AUTONOMAMENTE IMPUGNABILE SE NON RISULTA RITUALMENTE NOTIFICATO L’AVVISO DI ACCERTAMENTO PRESUPPOSTO – CGT di secondo grado del Veneto, sez. 4, sentenza n. 645/2024, depositata il 26.8.2024

23/05/2025

L’AVVISO DI PRESA IN CARICO NOTIFICATO DALL’AGENTE DELLA RISCOSSIONE È UN ATTO AUTONOMAMENTE IMPUGNABILE SE NON RISULTA RITUALMENTE NOTIFICATO L’AVVISO DI ACCERTAMENTO PRESUPPOSTO – CGT di secondo grado del Veneto, sez. 4, sentenza n. 645/2024, depositata il 26.8.2024

La CGT di secondo grado del Veneto, ribaltando il giudizio di primo grado, ha ritenuto che l’avviso di presa in carico notificato dall’Agente della Riscossione sia un atto autonomamente impugnabile avanti i Giudici tributari ogniqualvolta non risulti ritualmente notificato l’avviso di accertamento. E ciò perché l’elencazione contenuta nell’art. 19 del D. Lgs. n. 546 del 1992 non è tassativa e, in mancanza dell’atto presupposto, l’avviso di presa in carico non «costituisce una mera comunicazione indirizzata al contribuente al fine di rammentare una scadenza o un adempimento», bensì esplicita una vera e propria pretesa tributaria, che è idonea ad incidere sulla sfera giuridica del contribuente.

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