NON È ELUSIVA LA DEDUZIONE DAL REDDITO DI LAVORO AUTONOMO DEL CANONE DI LOCAZIONE DI UN IMMOBILE ACQUISTATO DA UNA SOCIETÀ PARTECIPATA AL 50% DA UNA PROFESSIONISTA – CGT di primo grado di Treviso, sez. 2, sentenza n. 60/2024, depositata il 23.2.2024
La ricorrente è una professionista, socia al 50% di una società che ha acquistato un immobile ad uso ufficio, poi concesso in locazione alla medesima professionista. L’Agenzia delle Entrate, con l’avviso di accertamento impugnato, ha contestato che tali operazioni costituivano uno schema elusivo ai sensi dell’art. 10 bis della legge n. 212 del 2000, volto a consentire alla professionista l’indebita deduzione del canone di locazione dell’immobile. I Giudici trevigiani hanno ritenuto completamente infondato l’assunto accusatorio. Innanzitutto, per il principio «della insindacabilità delle scelte economiche effettuate dal contribuente, di talché in nessun caso può essere censurata di per sé la scelta del professionista, di acquistare o prendere in locazione il proprio immobile strumentale». In secondo luogo, perché «la proprietà dell’immobile è in capo ad una società costituita oltreché dalla professionista interessata, anche da altro soggetto, in quote paritarie. Sicché, non appare in ogni caso sostenibile l’eccepita elusione fondata su un acquisto dell’immobile effettuato dalla società a motivo di fornire la possibilità di dedurre il canone, in quanto, a tacer d’altro, è del tutto sfornito di prova il fatto che la professionista si fosse trovata nella condizione di poter acquistare effettivamente l’immobile in proprio, e, comunque non ricorre alcuna presunzione circa il carattere solo apparente del ruolo autonomo della socia». In ogni caso, perché «non è contestato né il contratto di locazione, né l’effettivo pagamento del canone, né la corretta condotta fiscale al riguardo della società proprietaria del cespite».
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