CircolariSPETTA AL CONTRIBUENTE L’ONERE DI DIMOSTRARE L’ESISTENZA DEI PRESUPPOSTI PER L’ESCLUSIONE DELL’ASSOGGETTABILITÀ AD IPOTECA DELL’ABITAZIONE DESTINATA A FONDO PATRIMONIALE – CGT di primo grado Rovigo, sez. 2, sentenza n. 32/2024, depositata il 22.3.2024 – ST. 42 2024

23/10/2024

SPETTA AL CONTRIBUENTE L’ONERE DI DIMOSTRARE L’ESISTENZA DEI PRESUPPOSTI PER L’ESCLUSIONE DELL’ASSOGGETTABILITÀ AD IPOTECA DELL’ABITAZIONE DESTINATA A FONDO PATRIMONIALE – CGT di primo grado Rovigo, sez. 2, sentenza n. 32/2024, depositata il 22.3.2024

Il ricorrente ha impugnato l’avviso di iscrizione ipotecaria riguardante debiti tributari divenuti definitivi a seguito di un lungo contenzioso con l’Agenzia delle Entrate. Ha eccepito, tra le altre cose, l’illegittimità dell’atto impugnato per violazione dell’art. 170 c.c. per essere la casa familiare l’unico bene in comproprietà con la moglie destinato a fondo patrimoniale. I Giudici di merito hanno rigettato la lamentela del ricorrente osservando che la «circostanza che l’unico bene di proprietà del ricorrente, l’abitazione, sia destinato a fondo patrimoniale non esclude a priori l’assoggettabilità dello stesso ad ipoteca di cui all’art. 77 del DPR n. 602/73». «L’istituto del fondo patrimoniale», osservano i Giudici, «è uno strumento che consente di isolare talune risorse per riservarle ai bisogni della famiglia e preservarle da una eventuale aggressione esecutiva da parte di terzi creditori tanto che l’art. 170 c.c. dispone che l’esecuzione sui beni del fondo e sui frutti di essi non può aver luogo per debiti che il creditore conosceva essere stati contratti per scopi estranei ai bisogni della famiglia. Ne consegue che la costituzione di ipoteca sui beni del fondo patrimoniale non è ammessa nel caso in cui il debito sia stato contratto per debiti estranei ai bisogni della famiglia ed il creditore è consapevole di detta estraneità. Grava sul debitore l’onere di dimostrare entrambi i requisiti per affermare l’impignorabilità. Nel caso di specie, il ricorrente non ha fornito la prova dell’esistenza dei presupposti di legge per l’esclusione dell’assoggettabilità dell’abitazione ad ipoteca, in particolare non ha fornito la prova dell’estraneità del debito ai bisogni della famiglia, dell’esistenza del fondo patrimoniale, della sua valida costituzione anteriore al credito tributario vantato dall’Ufficio Finanziario, ai sensi dell’art. 167 c.c., per atto notarile tra coniugi o con annotazione a margine dell’atto di matrimonio ex art. 162 c.c.».

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