LA GENERICA DESCRIZIONE DELLE FATTURE DI ACQUISTO NON È SUFFICIENTE A GIUSTIFICARE IL DISCONOSCIMENTO DEL CREDITO IVA – CGT di secondo grado del Veneto, sez. 2, sentenza n. 843/2024, depositata il 10.12.2024
L’Agenzia delle Entrate ha disconosciuto il credito Iva maturato dalla società ricorrente ed applicato la sanzione di infedele dichiarazione sui seguenti presupposti: le fatture di acquisto contenevano una descrizione generica e alcuni fornitori avevano omesso i versamenti e gli obblighi dichiarativi. La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado ha ritenuto che tali elementi non fossero sufficienti a disconoscere il credito Iva. Si legge nella sentenza impugnata: «l’elemento fondamentale di qualsiasi avviso di accertamento è costituito dalla compiuta indicazione dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche poste a fondamento della pretesa tributaria al fine di porre il contribuente nella condizione di avere un’adeguata informazione sulle circostanze di fatto e del titolo giuridico della pretesa tributaria, per consentirgli di difendersi adeguatamente. Nel caso che stiamo esaminando, agli effetti IVA, non sembra che l’Ufficio abbia sufficientemente motivato le ragioni per le quali non ha riconosciuto il credito IVA maturato ed accertato dallo stesso Ufficio. Le affermazioni che “si sono rilevate fatture con descrizione generica delle operazioni effettuate per taluni fornitori” o, che per qualche fornitore “si siano rilevate delle irregolarità”, non sembrano motivazioni sufficienti per disconoscere il credito maturato e per mettere il contribuente nella condizione di contrastare l’operato dell’Ufficio».
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