NewsIL TRATTAMENTO FISCALE DELLE CRIPTO-VALUTE

06/11/2023

IL TRATTAMENTO FISCALE DELLE CRIPTO-VALUTE

L’art. 1, commi da 126 a 147, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (legge di bilancio 2023) ha introdotto una nuova categoria di redditi diversi, disciplinata dalla lettera c-sexies del comma 1 dell’art. 67 del Tuir, con l’obiettivo di assoggettare a tassazione le cosiddette “cripto-attività” (categoria nella quale rientrano le cripto-valute come i Bitcoin), ossia qualsiasi «rappresentazione digitale di valore o di diritti che possono essere trasferiti e memorizzati elettronicamente, utilizzando la tecnologia di registro distribuito o una tecnologia analoga».

L’intervento normativo è servito a chiarire che le plusvalenze realizzate mediante operazioni aventi ad oggetto valori o diritti ceduti con l’ausilio di strumenti digitali, comunque denominati, sono imponibili come redditi diversi di natura finanziaria in capo alle persone fisiche e sono soggetti a tassazione sostitutiva con un’aliquota del 26%.

La legge n. 197 del 2022 consente ai soggetti che alla data del 1° gennaio 2023 detenevano delle cripto-attività di rideterminare il costo fiscalmente riconosciuto delle stesse mediante il versamento, entro il 15 novembre 2023, di un’imposta sostitutiva in misura pari al 14%.

La medesima legge, inoltre, offre ai contribuenti che in passato (fino al periodo d’imposta 2021) non hanno tassato le cripto-attività e/o hanno violato gli obblighi di monitoraggio fiscale di regolarizzare la propria posizione presentando spontaneamente un’istanza di regolarizzazione entro il termine del 30 novembre 2023 e pagando, entro la stessa data, per ogni anno di detenzione delle cripto-attività:

  • la sanzione dello 0,5% del valore delle cripto-attività, per la violazione degli obblighi di monitoraggio fiscale;
  • l’imposta sostitutiva nella misura del 3,5% del valore delle cripto-attività, per il mancato versamento delle imposte.

Lo Studio è a disposizione per maggiori informazioni. (contatti)