Sentenze commentateIN MATERIA DI AGEVOLAZIONI PER L’ACQUISTO DELLA PRIMA CASA, IL TERMINE TRIENNALE ENTRO … – Cass. n. 27528 del 2023 – Circolare N° 13 2023

26/10/2023

IN MATERIA DI AGEVOLAZIONI PER L’ACQUISTO DELLA PRIMA CASA, IL TERMINE TRIENNALE ENTRO IL QUALE L’AGENZIA DELLE ENTRATE PUÒ DISCONOSCERE LE AGEVOLAZIONI DECORRE DALL’ACCATASTAMENTO DELL’IMMOBILE ACQUISTATO – Cass. n. 27528 del 2023 – Circolare N° 13 2023

Si segnala l’interessante ordinanza n. 27528 del 28 settembre 2023, con cui la Suprema Corte di Cassazione ha fornito importanti chiarimenti circa il termine decadenziale del potere di accertamento dell’Amministrazione finanziaria in materia di agevolazioni per l’acquisto della c.d. “prima casa”.

La controversia da cui ha tratto origine la citata pronuncia era scaturita da due avvisi di liquidazione imposte e irrogazione sanzioni con cui l’Agenzia delle Entrate disconosceva al contribuente le agevolazioni per l’acquisto della prima casa, recuperando conseguentemente l’IVA in misura ordinaria sull’acquisto immobiliare e l’imposta sostitutiva sul contratto di mutuo ipotecario.

Con due distinti ricorsi, il contribuente impugnava tempestivamente gli avvisi adendo la Commissione Tributaria di primo grado di Bolzano. I giudici di prime cure accoglievano i ricorsi del contribuente, dichiarando l’Ufficio decaduto dal potere accertativo ex art. 76, co. 2, DPR n. 131 del 1986, il quale dispone che l’imposta di registro può essere richiesta dall’Ufficio entro il termine di tre anni decorrenti dalla richiesta di registrazione dell’atto. Infatti, sin dalla pronuncia n. 1196 del 2000, la giurisprudenza di legittimità è costante nell’affermare che il termine a disposizione dell’Amministrazione finanziaria per revocare l’agevolazione e richiedere il pagamento della maggiore imposta coincide con il termine di decadenza triennale previsto dall’art. 76 del Testo Unico dell’Imposta di Registro.

Proponeva appello l’Agenzia delle Entrate, rilevando che tale termine triennale di decadenza decorrerebbe dalla scadenza del termine a disposizione del contribuente per dimostrare il possesso dei requisiti richiesti ai fini dell’agevolazione oppure dalla comunicazione di ultimazione lavori che, in questo caso, non vi era stata.

I giudici di seconde cure rigettavano gli appelli (riuniti) dell’Amministrazione finanziaria, rilevando che la normativa sulle agevolazioni fiscali non prevede alcun obbligo a carico del contribuente di presentazione di dichiarazione o comunicazione di avvenuto adempimento degli obblighi imposti per la fruizione dell’agevolazione, cosicché il termine a carico dell’Ufficio coincide con quello previsto per gli accertamenti; la Commissione Tributaria di secondo grado osservava, quindi, che nel caso di specie l’accatastamento era avvenuto in data 30.5.2008, di conseguenza l’Ufficio era in grado di verificare in concreto le caratteristiche del bene (accatastato A/7,abitazione in villini), e pertanto l’avviso di liquidazione notificato il 25.9.2012 era da considerare tardivo.

L’Agenzia delle Entrate, quindi, proponeva ricorso per Cassazione, denunciando la violazione da parte dei giudici di seconde cure dell’art. 76 del DPR 131/1986.

Secondo l’Ufficio, infatti, per l’agevolazione prima casa per gli immobili in corso di costruzione (qual era quello oggetto del caso in esame), il termine per i controlli dovrebbe essere differito alla scadenza del termine concesso al contribuente per dimostrare l’esecuzione dei lavori, cioè tre anni dalla registrazione dell’atto, alla cui scadenza comincerebbe a decorrere il termine di decadenza per i controlli; in questo caso, registrato l’atto il 26.1.2007 e scaduti il 26.1.2010 i termini per l’ultimazione dei lavori, il termine triennale di decadenza, nella prospettiva dell’Amministrazione finanziaria, non era così decorso alla data di emissione degli atti impugnati.

La Corte di Cassazione rigetta il ricorso dell’Ufficio, osservando quanto segue.

In primo luogo, la Suprema Corte premette che le agevolazioni per l’acquisto della cd. “prima casa” spettano anche all’acquirente di immobile in corso di costruzione, da destinare ad abitazione non di lusso; tali benefici, tuttavia, possono essere conservati soltanto qualora la finalità dichiarata dal contribuente nell’atto di acquisto, di destinare l’immobile a propria abitazione, venga da questi realizzata entro il termine di decadenza del potere di accertamento dell’Ufficio in ordine alla sussistenza dei requisiti per fruire dei benefici medesimi di cui all’art. 76, comma 2, del DPR n. 131 del 1986, decorrente dalla richiesta di registrazione dell’atto.

Ciò premesso, il Giudice di legittimità chiarisce che «quanto alla decorrenza, per l’Amministrazione, del termine triennale ex art. 76, comma 2, del DPR n. 131 del 1986, il dies a quo va individuato nel momento in cui l’immobile in costruzione è stato completato e risulta così consentito all’amministrazione finanziaria accertare l’esatta natura del bene edificato», aggiungendo inoltre che la tesi dell’amministrazione, la quale pretenderebbe di fissare tale termine iniziale alla scadenza del termine triennale concesso all’acquirente per il completamento dell’immobile (decorrente dalla registrazione dell’atto) «non trova giustificazione alcuna, in presenza medio tempore dell’accatastamento dell’immobile completato, perché già «con la richiesta di accatastamento essa viene portata a conoscenza della conclusione dei lavori; solo da tale momento, pertanto, essa può dare corso all’accertamento della conformità dello stato finale dell’immobile alle previsioni del progetto a cui fa riferimento il contratto sottoposto a registrazione» (Cass. n.15960 del 2015)».

La Corte di Cassazione rigetta così il ricorso dell’Agenzia delle Entrate, confermando la sentenza di seconde cure con cui la Commissione Tributaria di secondo grado di Bolzano aveva annullato gli avvisi di liquidazione giudicandoli tardivi.

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