NewsPRO-RATA IVA: PER BAR E TABACCHERIE CON SLOT-MACHINE POSSIBILITÀ DI RIMBORSO E RISCHIO ACCERTATIVO

13/03/2020

Capita frequentemente che esercizi commerciali quali bar e, finanche, tabaccherie, installino nei locali adibiti all’attività d’impresa alcuni apparecchi di cui all’art. art. 110, comma 6, del TULPS, comunemente noti come slot-machine.

Come confermato anche dalla prassi dell’Agenzia delle Entrate, ai fini IVA, le attività di raccolta delle giocate da slot-machine rappresentano operazioni esenti ex art. 10, numero 6, del D.P.R. 633/1972.

In via generale, a norma dell’art. 19, comma 5, del D.P.R. 633/1972, un contribuente che svolge sia un’attività che dà luogo a operazioni soggette a IVA, sia un’attività che dà luogo ad operazioni esenti da imposta, deve operare la detrazione IVA in percentuale, sulla base al rapporto tra l’ammontare delle operazioni che danno diritto a detrazione, effettuate nell’anno, e lo stesso ammontare aumentato delle operazioni esenti effettuate nell’anno medesimo (c.d. meccanismo del pro-rata).

L’art. 19-bis, comma 2, del D.P.R. 633/1972, esclude dal calcolo della percentuale di detrazione le prestazioni esenti contemplate dall’art. 10, comma 1, numeri da 1) a 9) del D.P.R. 633/1972, quando:

  • non formano oggetto dell’attività propria del soggetto passivo;
  • sono accessorie ad operazioni imponibili.

Se, dunque, l’attività di raccolta delle giocate da slot-machine non formasse oggetto dell’attività propria del soggetto passivo (somministrazione alimenti e bevande o di rivendita di tabacchi) e fosse meramente accessoria alla stessa, allora, ricadendo nell’esclusione di cui al menzionato art. 19-bis, non sarebbe applicabile il meccanismo del pro-rata e l’IVA afferente agli acquisti risulterebbe integralmente detraibile.

Come è naturale, il ricorrere di una simile circostanza deve essere oggetto di una valutazione caso per caso.

Quanto al primo requisito (non formare oggetto dell’attività propria del soggetto passivo), la Corte di Cassazione ha affermato che occorre avere riguardo non tanto all’attività previamente definita dall’atto costitutivo come oggetto sociale, quanto, piuttosto, a quella effettivamente svolta.

Quanto al secondo requisito (accessorietà), in ossequio all’insegnamento della Corte di Giustizia, per stabilire l’accessorietà di una certa operazione, risulta determinante, al di là dell’entità dei redditi prodotti da ciascuna attività, principale o accessoria, l’entità dei beni o servizi dedicati a ciascuna delle operazioni svolte.

D’altra parte, l’applicazione del meccanismo del pro-rata ad una attività che non implichi l’impiego di beni o di servizi soggetti all’IVA o, quantomeno, ne implichi solo un impiego limitatissimo, finirebbe con falsare il calcolo della detrazione, in violazione del principio di neutralità dell’IVA.

Conformemente al principio espresso dalla giurisprudenza unionale, la stessa Agenzia delle Entrate ha confermato che sono escluse dal calcolo del pro-rata quelle attività che comportano un limitato impiego di lavoro, beni e servizi rilevanti ai fini IVA.

A ben vedere, pertanto, il discrimine, per stabilire l’esclusione dal meccanismo del pro-rata di una certa attività (esente ai sensi dell’art. 10, comma 1, numeri da 1) a 9) del D.P.R. 633/1972), è riconducibile all’esistenza o meno di un’organizzazione specifica per la gestione di tale attività.

Di conseguenza, nei casi in cui l’attività di raccolta delle giocate venisse posta in essere senza avvalersi di una specifica organizzazione a tal fine dedicata e non richiedesse che l’utilizzo di un numero estremamente limitato di beni o servizi per il quali l’IVA è dovuta, il meccanismo del pro-rata potrebbe non trovare applicazione e l’IVA afferente agli acquisti sarebbe integralmente detraibile.

In simili circostanze, l’attività di raccolta delle giocate non solo dovrebbe ritenersi meramente accessoria da un punto di vista organizzativo, ma lo sarebbe anche sotto il profilo funzionale.

Difatti, la presenza delle slot-machine risulterebbe preordinata a un migliore svolgimento dell’attività di impresa, in termini di incremento delle vendite dei prodotti propri della stessa.

Nel senso sopra delineato pare orientata la maggior parte della giurisprudenza di merito che si è espressa sull’argomento.

Alcuni Uffici locali dell’Agenzia delle Entrate, tuttavia, non sembrerebbero di tale avviso, escludendo tout court, per un bar o una tabaccheria, la possibilità di applicare la deroga al meccanismo del pro-rata (di cui all’art. 19-bis sopra citato).

In particolare, ad avviso di tali Uffici, le operazioni di raccolta delle giocate non potrebbero mai definirsi accessorie all’attività principale.

In via del tutto prudenziale, pertanto, in sede dichiarativa, sembrerebbe opportuno applicare il meccanismo del pro-rata, evitando così l’irrogazione delle sanzioni, salvo poi chiedere il rimborso dell’IVA non detratta.

La possibilità di richiedere e ottenere il rimborso riguarderebbe, peraltro, tutti i contribuenti che, pur ricorrendo le circostanze di esclusione di cui sopra (assenza di organizzazione autonoma e dedicata), abbiano calcolato la percentuale di detrazione dell’IVA includendo, nella determinazione della stessa, le operazioni di raccolta delle giocate.

Invece, per quanto riguarda i soggetti che non hanno applicato il meccanismo del pro-rata, a fronte di contestazioni da parte dell’Agenzia delle Entrate, non rimarrebbe che la difesa in giudizio, valorizzando debitamente tutte quelle circostanze di fatto che, nello specifico caso, consentono di qualificare l’attività di raccolta delle giocate come un’attività accessoria.

 

Lo Studio è a disposizione per ogni chiarimento.

Dott. Comm. Marco Spadotto (marcospadotto@studiotosi.com)