DETRAIBILI LE IMPOSTE PAGATE SUI DIVIDENDI DI FONTE ESTERA SE IL CONTRIBUENTE È OBBLIGATO AD ASSOGGETTARE I REDDITI DI CAPITALE A RITENUTA ALLA FONTE A TITOLO DI IMPOSTA – CGT DI PRIMO GRADO DI VERONA, SEZ. 1, SENTENZA N. 321/2024, DEPOSITATA IL 29.7.2024
I fatti in causa sono i seguenti. Una persona fisica percepiva dividendi da una società olandese e li assoggettava a tassazione in Italia applicando la ritenuta alla fonte a titolo d’imposta del 26%. Con istanza di rimborso, chiedeva la restituzione delle imposte pagate all’estero, pari al 15% dell’imponibile. L’Agenzia delle Entrate negava il rimborso sul presupposto che l’art. 24 della Convenzione italo-olandese prevede che «nessuna deduzione sarà accordata ove l’elemento di reddito venga assoggettato ad imposizione mediante ritenuta a titolo d’imposta su richiesta del beneficiario del reddito in base alla legislazione italiana». Il contribuente osservava in giudizio che il diniego era illegittimo, in quanto in Italia l’applicazione della ritenuta a titolo d’imposta risulta essere l’unico meccanismo di tassazione applicabile ai dividendi derivanti da partecipazioni non qualificate detenute al di fuori di un’impresa commerciale, non essendo consentito alle persone fisiche di optare per la tassazione ordinaria di tali redditi. I Giudici aditi, richiamando il principio di diritto secondo cui il sistema fiscale deve evitare la doppia tassazione internazionale (sentenza della Cassazione 1.09.2022 n. 25698), si sono determinati nel senso di accogliere la domanda di rimborso del contribuente osservando che «nell’attuale quadro normativo in cui … manca un’alternativa alla tassazione dei redditi di capitale idonea a consentire l’utilizzo del credito di imposta derivante dal pagamento all’estero di una parte delle imposte, escludere … la detraibilità delle imposte pagate nel paese della società partecipata finirebbe per determinare una disparità di trattamento ingiustificabile tra residenti in relazione alla circostanza occasionale del luogo di pagamento dei dividendi e non sostituibile da un diverso metodo di tassazione non previsto in alcun modo dalla legge con l’effetto di penalizzare il percettore di utili per il solo fatto di risiedere in un paese diverso da quello in cui sono distribuiti».
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