Sentenze commentateÈ ILLEGITTIMO IL PROCEDIMENTO CON CUI ADM HA NEGATO L’AUTORIZZAZIONE ALLA COMMERCIALIZZAZIONE DI PRODOTTI ENERGETICI, AVVALENDOSI DI DEPOSITI (FISCALI O REGISTRATI) DI TERZI, SULLA BASE DI REQUISITI PREVISTI IN UNA CIRCOLARE MA NON DALLA LEGGE, QUALE IL PREVENTIVO VAGLIO DI “AFFIDABILITÀ FISCALE”, L’“ADEGUATEZZA PATRIMONIALE”, O LA “CARENZA DI UNA ADEGUATAORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA” (SENTENZA TAR VENETO, SEZ. 3, 15/2/2023, N. 219) – Circolare N.7 2023

05/06/2023

Si segnala che sul sito “giustizia-amministrativa.it” è reperibile la pronuncia in oggetto indicata, la quale ha giudicato illegittimo un provvedimento con cui ADM ha negato, ad un operatore del settore petrolifero, l’autorizzazione all’esercizio dell’attività di “Trader”, ovverosia di commercializzazione di prodotti energetici avvalendosi di depositi di terzi (depositi fiscali di cui all’art. 23 del T.U.A. o depositi commerciali gestiti dai destinatari registrati di cui all’art. 8 del medesimo T.U.A.).

Come noto, per tale figura professionale, l’art. 1, commi da 945 a 959, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Legge di bilancio 2018) ha previsto un particolare regime abilitativo, delineando specifici requisiti che devono essere posseduti dai richiedenti l’autorizzazione.

Nello specifico, il comma 957 della sopra citata norma, ha previsto che: “Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità attuative dei commi da 945 a 959. Il medesimo decreto disciplina altresì il necessario flusso informativo dei dati tra l’Agenzia delle dogane e dei monopoli e l’Agenzia delle entrate, con modalità di trasmissione, anche telematiche, da definire tra le predette Amministrazioni, nonché le modalità con le quali è resa disponibile al Corpo della guardia di finanza, al fine dei controlli di competenza, l’anagrafe dei soggetti autorizzati”.

Conseguentemente, il Ministero dell’economia e delle finanze ha dato attuazione alle suddette disposizioni adottando il Decreto Ministeriale del 12 aprile 2018, il quale disciplina, all’art. 2, il contenuto dell’istanza, individuando le informazioni dovute a pena di inammissibilità.

Sulla scorta della citata disposizione ministeriale, ADM ha individuato, con Circolare prot. 114576/RU del 19/04/2021, la documentazione da depositare in allegato alla domanda di autorizzazione allo stoccaggio.

Nella fattispecie oggetto di causa, è accaduto che ADM, in applicazione di tale circolare, abbia negato la richiesta autorizzazione, in ragione della mancata dimostrazione dell’affidabilità soggettiva della ditta richiedente, per inconsistenza dei redditi dichiarati negli ultimi cinque anni e del patrimonio immobiliare della stessa nonché per mancanza di esperienza nel settore, inoperatività della ditta e carenza di un’adeguata organizzazione amministrativa, desumibile dalla coincidenza tra la sede legale della ditta e l’abitazione privata della titolare.

Tuttavia, il Collegio giudicante ha valutato trattarsi “di profili la cui verifica non risulta essere imposta dalla norma in relazione al tipo di autorizzazione oggetto della controversia”, con ciò facendo proprio l’orientamento espresso su analogo contenzioso, con precedente sent. n. 332/2022, dal TAR Umbria, secondo cui “pur prevedendo l’identificazione ed il monitoraggio da parte dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli dei soggetti che intendono stoccare prodotti energetici presso depositi di terzi (depositi fiscali o depositi di destinatari registrati), non si è spinto sino ad introdurre un preventivo vaglio di affidabilità fiscale di tali soggetti, non ponendo, inoltre, alcun parametro di «adeguatezza patrimoniale». Sono stati piuttosto previsti precisi requisiti che danno diritto all’identificazione – dettagliati dal d.m. 12 aprile 2018 – nonché codificate singole cause di sospensione o diniego dell’autorizzazione, nessuna delle quali è stata espressamente contestata nel caso in esame. Né può diversamente opinarsi alla luce dell’art. 7 del citato d.m. 12 aprile 2018 – che si limita a disciplinare lo scambio di informazioni tra l’Agenzia delle dogane e dei monopoli e l’Agenzia delle entrate mediante l’interoperabilità delle rispettive banche dati – né del generico riferimento all’art. 67 del TUA”.

Con ciò, il Collegio perugino ha concluso che “nell’adozione della circolare prot. 114576/RU del 19/04/2021, l’ADM fosse andata oltre le proprie facoltà, richiedendo documentazione non prevista dalla normativa, finalizzata a un accertamento dell’affidabilità imprenditoriale del richiedente l’autorizzazione che non è previsto dalla norma”.

Aderendo a tale orientamento, il Collegio veneto ha, dapprima in sede cautelare, ordinato all’Amministrazione di procedere al riesame, alla luce delle suddette considerazioni espresse dal Tar Umbria, della domanda di autorizzazione presentata dalla società ricorrente e, successivamente, sulla scorta del provvedimento autorizzatorio frattanto rilasciato dalla medesima Amministrazione, pronunciato la cessazione della materia del contendere.

Per leggere la sentenza tar umbria n. 332-2022 clicca qui.

Per leggere la sentenza tar umbria n. 219-2023 clicca qui.

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