Sul sito internet istituzionale dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli sono state pubblicate la Determinazione Direttoriale prot. n. 141685/RU del 14/03/2023 nonché le Circolari n. 9 e 10/2023, attuative dell’art. 1, comma 203 della Legge n. 197/2022 “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025”, che ha demandato ad uno o più provvedimenti del Direttore dell’Agenzia il compito di stabilire le modalità operative per la presentazione e la trattazione delle domande di definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti al 01/01/2023, in cui sia parte la medesima Agenzia.
In particolare, con le predette circolari, è stato stabilito che la presentazione della domanda di definizione agevolata possa avvenire esclusivamente in forma telematica, tramite il servizio messo a disposizione sul sito internet dell’Agenzia, utilizzando il modello di domanda approvato dalla citata Determinazione.
Occorre evidenziare che, con specifico riguardo alle controversie aventi ad oggetto:
- le risorse proprie tradizionali previste dall’articolo 2, paragrafo 1, lettera a), delle decisioni 2007/436/CE, Euratom del Consiglio dd.07/06/2007, 2014/335/UE, Euratom del Consiglio dd.26/05/2014, e 2020/2053/UE, Euratom del Consiglio dd.14/12/2020;
- l’imposta sul valore aggiunto riscossa all’importazione;
- le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato ai sensi dell’articolo 16 del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015;
il comma 193 della Legge n. 197/2022 esclude la possibilità di definizione agevolata.
Peraltro, come chiarito dalla stessa Agenzia delle Dogane e dei Monopoli nella Circolare n. 9/2023, le controversie aventi ad oggetto, oltre all’atto per il recupero delle risorse proprie/iva all’importazione, anche l’atto di irrogazione di sanzione amministrativa, possono essere definite in via agevolata qualora il contribuente, prima del termine finale del 30/06/2023 entro cui deve essere presentata la domanda di definizione agevolata ed effettuato il relativo pagamento, provveda al pagamento integrale dell’atto impugnato relativo ai tributi (cioè, appunto, effettui il pagamento per intero delle risorse proprie/iva importazione rivendicati in atto), comprensivo degli interessi, e rinunci, con apposito atto valevole ai fini processuali, alla controversia per la parte relativa ai tributi stessi.
In pratica, così facendo – come evidenziato dalla stessa Agenzia – la controversia si tramuta da «controversia relativa sia ai tributi che alle sanzioni collegate a tali tributi» in «controversia relativa esclusivamente alle sanzioni collegate ai tributi» di cui al comma 191 secondo periodo della legge 197/2022.
In tal caso – precisa l’Agenzia – “in esito al regolare versamento di tutti gli importi previsti con le modalità indicate dall’atto impugnato relativo ai tributi, e una volta determinatosi l’effetto processuale della rinuncia, il contribuente potrà, sempre entro il 30/6/2023, definire la parte residua di controversia non rinunciata, presentando una sola domanda di definizione agevolata, avente ad oggetto l’atto impugnato relativo alla sanzione, calcolando l’importo dovuto ai sensi del comma 191 secondo periodo e, quindi, senza alcun versamento”.
Da evidenziare, poi, sempre con riguardo ai casi di contenzioso prettamente doganale, che l’Agenzia, nella ridetta Circolare 9/2023, ha precisato che l’eventuale controversia tributaria sulla confisca disposta ai sensi dell’art. 301 T.U.L.D. non è definibile, giacché la confisca è una misura che consegue obbligatoriamente al verificarsi dei presupposti previsti dalla legge.
Lo Studio è a disposizione per ogni chiarimento. (contatti)