Sentenze commentateGLI EX SOCI DI UNA SOCIETÀ DI CAPITALI ESTINTA NON RISPONDONO SOLIDARMENTE DELLE OBBLIGAZIONI SOCIALI SE NON HANNO RICEVUTO SOMME IN SEDE DI BILANCIO FINALE DI LIQUIDAZIONE – CGT DI PRIMO GRADO DI PADOVA, SEZ. 2, SENTENZA N. 200/2024, DEPOSITATA IL 27.5.2024 – ST. 79 2024

20/12/2024

GLI EX SOCI DI UNA SOCIETÀ DI CAPITALI ESTINTA NON RISPONDONO SOLIDARMENTE DELLE OBBLIGAZIONI SOCIALI SE NON HANNO RICEVUTO SOMME IN SEDE DI BILANCIO FINALE DI LIQUIDAZIONE – CGT DI PRIMO GRADO DI PADOVA, SEZ. 2, SENTENZA N. 200/2024, DEPOSITATA IL 27.5.2024

I Giudici padovani:

– hanno dapprima precisato «che tra la società di capitali ed i soci non appare configurabile un rapporto di solidarietà in ordine al pagamento dei debiti tributari e che soltanto a seguito dell’estinzione della società i creditori, tra cui il Fisco, possono agire nei confronti dei soci per far valere i loro crediti non soddisfatti fino alla concorrenza delle somme riscosse in base al bilancio finale di liquidazione (Cass. sentenza del 17 ottobre 2023 n. 28817)»;

– poi, dall’analisi della documentazione agli atti, hanno constatato che i ricorrenti non avevano percepito alcunché in sede di liquidazione della società estinta;

– indi, si sono determinati nel senso di ritenere «illegittimo l’operato dell’Agenzia Resistente, che ha formato un ruolo in violazione degli artt. 2462 c.c., 73 Tuir, 4 D.P.R. n. 633/1972, 3 D.Lgs. n. 446/1997 e 7 D.Lgs. n. 269/2003, non potendo gli odierni ricorrenti esser reputati coobbligati solidali nel pagamento delle obbligazioni tributarie della estinta Società».

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