SPETTA IL CREDITO D’IMPOSTA RICERCA E SVILUPPO ANCHE PER I PROGETTI MIGLIORATIVI DELLE TECNOLOGIE ESISTENTI – CGT DI PRIMO GRADO DI PADOVA, SEZ. 2, SENTENZA N. 343/2024, DEPOSITATA IL 30.9.2024 – ST. 80 2024
L’Agenzia delle Entrate ha disconosciuto il credito d’imposta ricerca e sviluppo previsto dall’art. 3 del D.L. n. 145 del 2015 per mancanza del requisito dell’innovazione basandosi sulla dichiarazione del contribuente secondo cui il progetto agevolato riguarda l’adattamento di tecnologie informatiche preesistenti alle proprie esigenze produttive. I Giudici di prime cure hanno sanzionato questa determinazione con l’accoglimento nel merito del ricorso. Osservano i Giudici che «in base ai criteri dati dal MISE per la corretta applicazione in concreto della legge, in parte sopra riportati, è evidente che sono agevolabili anche i miglioramenti e gli adattamenti … dei software applicati nell’impresa al fine di migliorare la facilità di impiego e /o semplificazione della procedura di utilizzo o per garantire maggiore flessibilità con cambiamenti significativi. La complessità dell’analisi richiedeva da parte dell’Ufficio un esame analitico del progetto alla luce dei criteri dati dal MISE e non una semplice affermazione di convinzioni non supportate da alcuna dimostrazione concreta ed errate, nel momento in cui considerano agevolabili solo le innovazioni di carattere generale e non quelle che riguardano il committente e la sua azienda».
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