IL CEDENTE NON DEVE DIMOSTRARE DI AVERE AGITO CON PARTICOLARE DILIGENZA PER ESCLUDERE IL SUO COINVOLGIMENTO, ANCHE SOLO PER COLPEVOLE IGNORANZA, NELLA FRODE IVA COMMESSA A VALLE – CGT di primo grado di Treviso, sez. 2, sentenza n. 172/2024, depositata il 20.5.2024
L’Ufficio ha contestato al cedente della merce l’omesso controllo sui propri clienti e la conseguente emissione di fatture soggettivamente inesistenti a “cartiere” o “filtri” che, a valle della filiera, avrebbero contribuito a realizzare una frode in materia di Iva. La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Treviso ha annullato l’avviso di accertamento impugnato ritenendo che erroneamente l’Ufficio impositore abbia applicato alle cessioni le regole che, ad evidenza, debbono valere solo per gli acquisti. Osservano i Giudici che «anche ammettendo la sussistenza della frode, questa è stata attuata esclusivamente dai soggetti “a valle”, senza che nessun ruolo, nessun intervento né nessun apporto al nesso causale sia ascrivibile alla ricorrente». «La regola fondata sulla dovuta diligenza richiedibile all’imprenditore» concludono i Giudici «risulta logica e giustificata per i casi di acquisti e di conseguente detrazione IVA ma non per le ipotesi di vendite, in cui – appare evidente – che l’eventuale “vantaggio” (i.e. detrazione dell’imposta) ricade solo sul soggetto “a valle”».
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