NON È SOGGETTO AD IRAP L’AVVOCATO CHE ESERCITA LA PROFESSIONE IN UNA STANZA IN SUBAFFITTO AVVALENDOSI DELLA COLLABORAZIONE SALTUARIA DI TERZI SOGGETTI – CGT di primo grado di Padova, sez. 1, sentenza n. 218/2024, depositata il 5.6.2024
La Corte di Giustizia Tributaria ha ritenuto che debba escludersi che in capo ad un Avvocato «possa dirsi accertata una attività organizzata ulteriore rispetto alla propria tale da potersi considerare autonomamente organizzata e tale da produrre incremento economico fiscalmente rilevante» ai fini Irap, qualora risulti che il professionista:
– non sia a capo «di attività organizzata e strutturata ma» usufruisca «di una stanza e annessi ricevuti da altri in subaffitto»;
– si sia «avvalso dell’opera di terzi del tutto saltuariamente e senza continuità di compensi e quindi in totale assenza di rapporti stabili e continuativi»;
– sia «titolare di beni strumentali assolutamente minimali e all’evidenza necessari per una qualsiasi attività professionale (telefoni, stampanti, computer)».
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