ILLEGITTIMA L’INTIMAZIONE AD ADEMPIERE NOTIFICATA AL CESSIONARIO D’AZIENDA SE L’AGENZIA DELLA RISCOSSIONE NON PROVA LA PREVENTIVA ESCUSSIONE DEL PATRIMONIO DEL CEDENTE – CGT di primo grado di Treviso, sez. 1, sentenza n. 190/2024, depositata il 22.5.2024
Il Giudice adito, dopo avere ricordato l’orientamento della Corte di Cassazione secondo cui «il cessionario può ben far valere la natura sussidiaria della propria obbligazione, eccependo dinanzi al giudice tributario, in sede d’impugnazione della cartella, il beneficium excussionis», ponendosi in questo caso la necessità di verificare in giudizio che, «affinché l’Amministrazione finanziaria possa far valere direttamente il proprio credito direttamente nei confronti del cessionario, emerga dagli atti l’incapienza del patrimonio della cedente quale obbligata principale», ha dichiarato illegittima l’intimazione ad adempiere notificata al ricorrente in quanto l’Agente della Riscossione «nulla ha riferito né argomentato in merito alle ragioni che lo avevano indotto a rivolgersi direttamente al cessionario» d’azienda e comunque non ha dimostrato «l’incapienza parziale o totale del cedente» e non ha esplicitato detta prova al cessionario
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