Sentenze commentateIL RAVVEDIMENTO OPEROSO NON PRECLUDE L’EFFICACIA ESPANSIVA DEL GIUDICATO ESTERNO NEL PROCESSO TRIBUTARIO – Circolare N.9 2023

11/07/2023

Si segnala un’interessante sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Treviso che si è espressa sull’operatività del giudicato esterno nel caso di un precedente ravvedimento effettuato dal contribuente.

La controversia aveva ad oggetto l’impugnazione di un avviso di accertamento emesso per l’anno 2016 e recante tre diversi rilievi.

I medesimi rilevi erano stati in precedenza contestati anche per gli anni 2013, 2014 e 2015. A seguito di due sentenze di primo grado, riguardanti gli anni 2013 e 2014, che avevano confermato i primi due rilievi e annullato l’ultimo rilevo, il contribuente decideva, per mere ragioni di opportunità, di ravvedere i rilievi 1) e 2) contestati per l’anno 2015 e di impugnare il successivo avviso di accertamento emesso per il medesimo anno in relazione al rilievo 3).

Sennonché, in sede di appello e previa riunione dei procedimenti di cui alle due sentenze impugnate dal contribuente per gli anni 2013 e 2014, i Giudici annullavano i rilievi 1) e 2) e confermavamo l’annullamento del rilievo 3). Tale sentenza di secondo grado passava in giudicato, in quanto non impugnata dall’Agenzia delle Entrate con ricorso per Cassazione. Anche con riguardo all’anno 2015, concernente soltanto il rilievo 3), la sentenza d’appello confermativa di quella di primo grado (favorevole al contribuente) passava in giudicato.

Nel ricorso avverso l’avviso di accertamento per l’anno 2016, il contribuente eccepiva in via preliminare l’infondatezza dei rilevi 1) e 2) dato che il giudicato formatosi sulle annualità 2013 e 2014 aveva efficacia vincolante anche nel giudizio riguardante il 2016. L’Agenzia delle Entrate sosteneva, invece, che il giudicato esterno non poteva operare in quanto i rilievi 1) e 2) erano stati oggetto di ravvedimento operoso da parte del contribuente per l’anno d’imposta 2015.

Ebbene, con la sentenza in commento, i Giudici hanno così respinto la tesi dell’Ufficio: “qualora due giudizi tra le stesse parti abbiano riferimento al medesimo rapporto giuridico ed uno di essi sia stato definito con sentenza passata in giudicato, l’accertamento così compiuto in ordine alla situazione giuridica ovvero alla soluzione di questioni di fatto e di diritto relative ad un punto fondamentale comune ad entrambe le cause, formando la premessa logica indispensabile della situazione contenuta nel dispositivo della sentenza, preclude il riesame dello stesso punto di diritto accertato e risolto […] A nulla rileva che quanto alle contestazioni anno 2015 per i costi delle polizze assicurative e degli accantonamenti TFM la società abbia a suo tempo scelto il ravvedimento operoso. Infatti tale procedimento è un istituto deflattivo che ha lo scopo di evitare il contenzioso tributario. […] La scelta del ravvedimento operoso in materia fiscale, di cui all’art. 13 D.Lgs. n. 18/12/97 n. 472 è di carattere negoziale, costituendo una dichiarazione di volontà. Tale scelta costituisce uno spontaneo adempimento dei doveri fiscali, il quale appunto per il suo presupposto di spontaneità è espressione esclusiva di una scelta del contribuente (si veda Cass. Civ. Sez. Trib. 5/5/23 n. 11993)”.

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