IL REDDITO ACCERTATO CON REDDITOMETRO DEVE ESSERE RIDOTTO SE VI È LA PROVA CHE LE SPESE EFFETTIVE SONO INFERIORI A QUELLE PRESUNTE – CGT di secondo grado del Veneto, sez. 5, sentenza n. 528/2024, depositata il 26.6.2024
La CGT di secondo grado del Veneto, con una sentenza molto articolata, ha rideterminato il reddito accertato sinteticamente in capo al contribuente, tenendo conto:
– che «le spese effettive di gestione dell’immobile erano di gran lunga inferiori a quelle presunte sulla base degli indici redditometrici» visto che «l’abitazione era occupata per una parte dal nucleo familiare del figlio (composto a sua volta da quattro persone)»;
– della quantificazione documentata delle spese di uso e manutenzione dell’immobile, previa dimostrazione di «come le spese presunte dagli indici risultino del tutto eccessive e sproporzionate rispetto a quelle che effettivamente vanno associandosi alla disponibilità dell’immobile valorizzato»;
– della suddivisione tra i due coniugi delle spese di uso e manutenzione dell’autovettura, in mancanza di prova che la stessa fosse interamente nella disponibilità del contribuente o che questi ne sostenesse tutte le relative spese.
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