ILLEGITTIMA LA RETTIFICA DEL CLASSAMENTO CATASTALE DOCFA SE L’UFFICIO NON INDICA SPECIFICATAMENTE GLI IMMOBILI UTILIZZATI A FINI COMPARATIVI – CGT di secondo grado del Veneto, sez. 7, sentenza n. 490/2024, depositata il 4.6.2024
I Giudici del gravame hanno annullato la rettifica del classamento proposto con la procedura DOCFA in quanto hanno ritenuto sussistente «un difetto di specifica e puntuale motivazione con riferimento anche ai principi dettati dai Giudici di legittimità in materia di motivazione degli atti di accertamento catastale in base ai quali deve ritenersi necessario condurre una valutazione della singola fattispecie sottoposta all’esame dell’Ufficio, ciò che può avvenire anche utilizzando il metodo della stima diretta con l’utilizzo (seppur solo rafforzativo) della comparazione con altri fabbricati simili (come avvenuto nel caso di specie), ma in tal caso l’Ufficio dovrà specificamente individuare i fabbricati, il loro classamento e le caratteristiche analoghe che li renderebbero similari all’unità immobiliare oggetto di classamento, ciò che nel caso di specie non può dirsi che sia stato sufficientemente posto in essere (cfr Cass 9629/2012, 23247/2014, 627/2015 e 6633/2019».
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