Sentenze commentateIL TERRENO DI PERTINENZA ALL’ABITAZIONE NON È SOGGETTO A TASSAZIONE IMU IN VIA AUTONOMA ANCHE SE HA UNA PROPRIA POTENZIALITÀ EDIFICATORIA – CGT di secondo grado del Veneto, sez. 2, sentenza n. 530/2024, depositata il 26.6.2024 – ST. 52 2024

12/11/2024

IL TERRENO DI PERTINENZA ALL’ABITAZIONE NON È SOGGETTO A TASSAZIONE IMU IN VIA AUTONOMA ANCHE SE HA UNA PROPRIA POTENZIALITÀ EDIFICATORIA – CGT di secondo grado del Veneto, sez. 2, sentenza n. 530/2024, depositata il 26.6.2024

I Giudici del gravame hanno annullato gli avvisi di accertamento in materia di IMU rilevando che la «circostanza che il piano regolatore del Comune abbia inquadrato l’area di proprietà del contribuente in zona B di completamento edilizio e che quindi possieda una potenzialità edificatoria, risulta ininfluente ai fini dell’imposta IMU per il fatto che essendo questo terreno una pertinenza dell’abitazione del contribuente, non può essere tassato autonomamente, ma deve seguire il regime fiscale dell’immobile principale». A sostegno della propria decisione, i Giudici hanno rilevato «che in tema di tassabilità delle aree edificabili pertinenziali ai fini ICI, le sentenze della Cassazione n. 10090/12 e 19638/09 hanno escluso l’autonoma tassabilità delle aree pertinenziali nel caso in cui si verifichi la “destinazione effettiva e concreta della cosa al servizio o ornamento di un’altra, secondo la definizione contenuta nell’art. 817 del codice civile”, confermando così che alle pertinenze si applica il medesimo regime fiscale dell’immobile principale. La recente ordinanza della Corte di Cassazione n. 12226/2023 ha ribadito questo principio specificando che l’area edificabile pertinenziale di un fabbricato può considerarsi, ai fini Ici-IMU, parte integrante dello stesso, perdendo autonoma rilevanza ai fini impositivi nonostante l’edificabilità risultante dalle previsioni della pianificazione urbanistica, se l’ente impositore ha avuto contezza del vincolo di pertinenzialità, anche in assenza di specifica dichiarazione del contribuente».

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