Sentenze commentateL’ANNULLAMENTO DELLE COMUNICAZIONI DI CESSIONE DEL CREDITO DA BONUS EDILIZI – Circolare N° 14 2023

07/11/2023

L’ANNULLAMENTO DELLE COMUNICAZIONI DI CESSIONE DEL CREDITO DA BONUS EDILIZI – Circolare N° 14 2023

Con la circolare 6 ottobre 2022, n. 33/E l’Agenzia Entrate ha chiarito che “Al fine di consentire la corretta circolazione dei crediti ed evitare difficoltà ai titolari delle detrazioni, oltre che ai cessionari e ai fornitori, è consentito l’annullamento, su richiesta delle parti, dell’accettazione di crediti derivanti da comunicazioni di prime cessioni o sconti non corrette. Con l’annullamento dell’accettazione del credito il plafond del credito compensabile in capo al cessionario viene contestualmente ridotto del relativo importo. … Il beneficiario della detrazione può inviare una nuova Comunicazione con le consuete modalità, purché non sia scaduto il termine annuale previsto per l’invio della stessa. … Con riferimento alle criticità relative ai rapporti tra cedente e cessionario, si ricorda che l’Agenzia delle entrate è estranea al rapporto di natura privatistica intercorrente tra tali soggetti. Ciò comporta che l’Agenzia, tra l’altro, non può: i) sostituirsi al cessionario che non effettui l’accettazione o il rifiuto del credito; ii) intervenire per annullare le comunicazioni delle opzioni (o i relativi effetti), in base a una richiesta unilaterale, dopo che i crediti sono stati messi a disposizione del cessionario”.

L’art. 121, commi 5 e 6, del D.L. 34/2020 prevede che “qualora sia accertata la mancata sussistenza, anche parziale, dei requisiti che danno diritto alla detrazione d’imposta, l’Agenzia delle entrate provvede al recupero dell’importo corrispondente alla detrazione non spettante … nei confronti del soggetto beneficiario”.

Dunque, l’assenza dei requisiti previsti dalle discipline agevolative, istitutive dei benefici fiscali in parola, determina il recupero dell’ammontare della detrazione indebitamente fruita anche sotto forma di sconto in fattura o attraverso la cessione del credito maggiorato di interessi e sanzioni, sempre in capo al soggetto beneficiario, titolare dell’agevolazione fiscale.

A tal proposito, con la circolare 23 giugno 2022, n. 23/E, l’Agenzia Entrate ha affermato che “i crediti illegittimamente compensati sono oggetto di recupero sulla base delle disposizioni previste dall’articolo 121 del decreto Rilancio, ferma restando la possibilità di ravvedimento ex articolo 13 del d.lgs. n. 472 del 1997”.

Sulla base di tali premesse, l’Agenzia Entrate, con recente Risposta a Interpello n. 440/2023 ha precisato che “spetta esclusivamente al cedente, beneficiario dell’agevolazione fiscale, riversare, mediante Modello F24, il credito in tutto o in parte indebitamente utilizzato in compensazione dal cessionario, oltre agli interessi a decorrere dalla data dell’avvenuta compensazione e alla sanzione di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, anche in misura ridotta in applicazione dell’istituto del ravvedimento operoso di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472. Ciò comporta la necessità di doversi coordinare con il cessionario al fine di sapere se i crediti ceduti sono stati effettivamente utilizzati in compensazione. … Nella diversa ipotesi in cui la compensazione non abbia ancora avuto luogo, il cedente avendo comunque erroneamente già immesso in circolazione il credito deve comunque farsi parte attiva per impedirne l’utilizzo, comunicando sia al cessionario che all’Amministrazione finanziaria la non sussistenza, in tutto o in parte, del credito ceduto, con le modalità ed i termini illustrati dalla circolare n. 33/E del 2022. In particolare, previo annullamento dell’accettazione della comunicazione di cessione su richiesta congiunta ed eventuale invio della nuova comunicazione corretta, le parti possono poi regolarizzare tra loro, nell’ambito dei rapporti civilistici, le poste a debito che per l’effetto emergono”.

Da quanto sopra è possibile trarre le seguenti conclusioni:

  • è possibile annullare una comunicazione di cessione del credito errata (prime cessioni o sconti), a condizione che la richiesta sia trasmessa congiuntamente da cedente e cessionario;
  • in tal caso, il cedente deve accertarsi in merito all’eventuale utilizzo dei crediti ceduti da parte del cessionario;
  • nell’ipotesi in cui il cessionario abbia utilizzato in compensazione, in parte o in tutto, i crediti ceduti, il cedente dovrà riversare gli importi in parola mediante modello F24, oltre agli interessi e alle sanzioni (30% dell’importo del credito); nel caso in cui non siano stati ancora notificati atti di accertamento o di irrogazione sarà possibile ricorrere all’istituto del ravvedimento operoso, con interessi calcolati al tasso legale e sanzioni ridotte a seconda del tempo trascorso tra l’avvenuta compensazione e il ravvedimento stesso;
  • se il cessionario si rivela non collaborativo e non acconsente all’invio dell’istanza di annullamento congiunta, allora è onere del cedente comunicare sia al cessionario sia all’Agenzia Entrate l’insussistenza, in tutto o in parte, del credito ceduto;
  • se il cessionario non fornisce informazioni circa l’avvenuto utilizzo, in tutto o in parte, del credito in compensazione, il cedente può evitare l’irrogazione delle sanzioni e l’applicazione degli interessi riversando totalmente l’importo del credito a mezzo modello F24; la disapplicazione delle sanzioni e degli interessi opera a condizione che il credito (o che parte di esso) non sia stato effettivamente utilizzato in compensazione.

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