LEGITTIMA LA COMPENSAZIONE DI UN CREDITO AGEVOLATO NEL PRIMO GIORNO LAVORATIVO SUCCESSIVO SE LA SCADENZA PER UTILIZZARLO CADE IN UN GIORNO FESTIVO – CGT DI PRIMO GRADO DI PADOVA, SEZ. 1, SENTENZA N. 319/2024, DEPOSITATA IL 9.9.2024
La vicenda processuale origina dall’impugnazione di una “comunicazione di scarto” della trasmissione di un modello F24, con il quale era stata portata in compensazione la somma di euro 17.349,63, derivante dall’utilizzo di un credito agevolativo relativo all’anno 2023. La ragione dello scarto, recante la motivazione “credito assente”, era dovuta al fatto che, poiché la trasmissione del modello F24 era avvenuta nei giorni 30 e 31 dicembre 2023, la compensazione non era stata validata dal sistema informatico messo a disposizione dei contribuenti (servizio Entratel), che registra i pagamenti soltanto nei giorni feriali: alla data del primo giorno feriale successivo (2 gennaio 2024), il credito del contribuente non era stato ritenuto sussistente, essendo utilizzabile entro il 31 dicembre 2023. I Giudici di prime cure, basandosi su numerosi riferimenti normativi e su precedenti arresti di legittimità, hanno:
– dapprima ribadito che «la posticipazione automatica per le scadenze in un giorno festivo è da considerare un principio con valenza generale nel calcolo di tutti i termini, perentori ed ordinatori, nonché, in assenza di diversa previsione, anche in punto di decadenza e in relazione alla materia tributaria»;
– indi, sul presupposto dell’ampia valenza del principio sopra richiamato, si sono determinati nel senso di accogliere il ricorso del contribuente, in quanto deve ritenersi «che l’utilizzazione, ai fini della compensazione, del credito di imposta derivante da agevolazioni tributarie, sia legittima, nel primo giorno lavorativo successivo, laddove essa possa essere effettuata entro un termine che cade in un giorno festivo».
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