Sentenze commentateLEGITTIMA L’ISCRIZIONE DI IPOTECA PER DEBITI ERARIALI DEI CONIUGI SUGLI IMMOBILI FACENTI PARTE DI UN FONDO PATRIMONIALE – CGT DI PRIMO GRADO DI TREVISO, SEZ. 2, SENTENZA N. 211/2024, DEPOSITATA IL 13.6.2024 – ST. 83 2024

09/01/2025

LEGITTIMA L’ISCRIZIONE DI IPOTECA PER DEBITI ERARIALI DEI CONIUGI SUGLI IMMOBILI FACENTI PARTE DI UN FONDO PATRIMONIALE – CGT DI PRIMO GRADO DI TREVISO, SEZ. 2, SENTENZA N. 211/2024, DEPOSITATA IL 13.6.2024

La questione oggetto di attenzione della Corte riguarda la possibilità di iscrivere l’ipoteca sugli immobili ricompresi in un fondo patrimoniale costituito dai coniugi debitori nei confronti del fisco. I Giudici, sulle tracce della giurisprudenza di legittimità, dopo aver precisato che nella nozione di “bisogni familiari” contenuta nell’art. 170 del c.c. è possibile farvi rientrare anche i debiti erariali derivanti dall’esercizio delle attività professionali o d’impresa dei coniugi, sono giunti alla conclusione di ritenere legittima l’iscrizione ipotecaria ai sensi dell’art. 77 del D.P.R. n. 602 del 1973 «anche sui beni facenti parte di un fondo patrimoniale … gravando in capo al debitore opponente l’onere della prova non solo della regolare costituzione del fondo, e della sua opponibilità al creditore procedente, ma anche della circostanza che il debito sia stato contratto per scopi estranei alle necessità famigliari, avuto riguardo al fatto generatore dell’obbligazione ed a prescindere dalla natura della stessa ( Cass. 23.08.2018, n. 20998)».

Per leggere la sentenza clicca qui.

Lo Studio è a disposizione per maggiori informazioni. (contatti)