Sentenze commentateNON SONO DOVUTE LE IMPOSTE DI SUCCESSIONE SE IL CONTRIBUENTE HA ACCETTATO CON BENEFICIO D’INVENTARIO E I BENI CADUTI IN EREDITÀ SONO STATI INTERAMENTE ESCUSSI DAI CREDITORI DEL DE CUIUS – CGT DI PRIMO GRADO DI PADOVA, SEZ. 2, SENTENZA N. 344/2024, DEPOSITATA IL 30.9.2024 – ST. 82 2024

09/01/2025

NON SONO DOVUTE LE IMPOSTE DI SUCCESSIONE SE IL CONTRIBUENTE HA ACCETTATO CON BENEFICIO D’INVENTARIO E I BENI CADUTI IN EREDITÀ SONO STATI INTERAMENTE ESCUSSI DAI CREDITORI DEL DE CUIUS – CGT DI PRIMO GRADO DI PADOVA, SEZ. 2, SENTENZA N. 344/2024, DEPOSITATA IL 30.9.2024

Il contribuente impugnava la cartella di pagamento che richiedeva il pagamento delle imposte liquidate in sede di successione di un parente defunto, facendo presente di avere accettato l’eredità con beneficio di inventario e di non avere ricevuto nulla, in quanto il patrimonio è stato interamente escusso dai creditori del de cuius. L’Agenzia delle Entrate riteneva legittimo il proprio operato, osservando che la successiva azione di riscossione sarebbe stata circoscritta entro i limiti di un eventuale attivo in favore dell’erede. Il Collegio padovano ha censurato l’operato dell’ente impositore ritenendo che «l’amministrazione avrebbe dovuto annullare la cartella, con cui aveva intimato all’erede il pagamento», tenendo conto della sua responsabilità «intra vires hereditatis», non essendo sufficiente «la comunicazione che la pretesa sarebbe stata azionata “nei limiti dei beni oggetto di inventario”, perché non fornisce alcuna garanzia rispetto a una preannunciata azione esecutiva».

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