CircolariILLEGITTIMA LA PRETESA DI ESTENDERE ALL’ACQUIRENTE DELL’IMMOBILE CADUTO IN SUCCESSIONE LA CONDIZIONE LIMITATIVA ALL’UTILIZZO DELLE DETRAZIONI PER GLI INTERVENTI DI RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO E DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA PREVISTA A CARICO DELL’EREDE – CGT di primo grado di Verona, sez. 2, sentenza n. 512/2024, depositata il 24.12.2024

07/07/2025

ILLEGITTIMA LA PRETESA DI ESTENDERE ALL’ACQUIRENTE DELL’IMMOBILE CADUTO IN SUCCESSIONE LA CONDIZIONE LIMITATIVA ALL’UTILIZZO DELLE DETRAZIONI PER GLI INTERVENTI DI RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO E DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA PREVISTA A CARICO DELL’EREDE – CGT di primo grado di Verona, sez. 2, sentenza n. 512/2024, depositata il 24.12.2024

L’art. 16-bis del Tuir prevede, al comma 8, che “In caso di vendita dell’unità immobiliare sulla quale sono realizzati gli interventi di cui al comma 1 la detrazione non utilizzata in tutto o in parte è trasferita per i rimanenti periodi di imposta, salvo diverso accordo delle parti, all’acquirente persona fisica dell’unità immobiliare. In caso di decesso dell’avente diritto, la fruizione del beneficio fiscale si trasmette, per intero, esclusivamente all’erede che conservi la detenzione materiale e diretta del bene”. Osservano i Giudici aditi che, «come si evince dalla lettera della norma, la prima parte si applica ai trasferimenti inter vivos e non prevede limiti alla possibilità di trasferire la detrazione non ancora utilizzata all’avente causa. La seconda parte si applica, invece, ai trasferimenti mortis causa e prevede una condizione alla possibilità di trasferire la detrazione non ancora utilizzata, ovvero che l’avente causa conservi anche la detenzione materiale e diretta del bene. Nel caso in esame, la ricorrente ha acquistato inter vivos dalla signora …, e quindi ad essa va applicata la prima parte della norma, che non prevede limiti alla possibilità di fruire nelle proprie dichiarazioni fiscali della detrazione non ancora utilizzata. L’Agenzia delle Entrate, a fronte del doppio trasferimento dell’immobile avvenuto in pochi mesi, prima mortis causa dalla signora … all’erede … e poi inter vivos dalla … alla ricorrente, ritiene che si trasferisca alla ricorrente la condizione limitativa all’accesso al beneficio fiscale prevista per l’erede dal secondo periodo del comma 8. La tesi di parte resistente non può essere condivisa, perché l’applicazione del secondo periodo della norma riguarda soltanto chi ha come proprio titolo di acquisto il “decesso dell’avente diritto”, non essendo normativamente prevista alcuna estensione della disposizione ai successivi trasferimenti del bene. I ricorsi sono, pertanto, fondati, e gli atti di rettifica, comprensivi della sanzione e degli interessi previsti, devono essere annullati».

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