CONTRADDITTORIO NELLE PROCEDURE DI CONTROLLO DELLA DICHIARAZIONE DOGANALE. CHIARIMENTI A SEGUITO DELLE MODIFICHE ALLO STATUTO DEI DIRITTI DEL CONTRIBUENTE INTRODOTTE DAL D.LGS. N. 219 DEL 2023
Per l’Agenzia delle Dogane il nuovo contraddittorio anticipato non si applica in materia doganale dove resta disciplinato dalle norme comunitarie e dalle disposizioni speciali già in vigore.
Il 18 gennaio 2024 è entrato in vigore il D.Lgs. n. 219/2023 che, abrogato l’art. 12 comma 7 dello Statuto dei diritti del contribuente (il quale prevedeva a carico dell’Amministrazione finanziaria l’obbligo di attendere 60 giorni dalla chiusura delle operazioni prima di emettere l’avviso di accertamento conseguente ad accessi, ispezioni e verifiche effettuati presso la sede del contribuente) ha introdotto l’art. 6 bis che disciplina il contraddittorio anticipato come fase obbligatoria, salvo limitate eccezioni, del procedimento amministrativo preaccertativo (“…tutti gli atti…sono preceduti…da un contraddittorio informato ed effettivo…”), qualunque sia il tributo (armonizzato e non) e qualunque sia il tipo di controllo (a seguito di accesso o “a tavolino”).
Per consentire lo svolgimento del contraddittorio anticipato, l’Agenzia delle Entrate deve concedere al contribuente non meno di 60 giorni per presentare controdeduzioni o chiedere copia degli atti del fascicolo amministrativo che lo riguarda (ad esempio gli atti di indagine eseguiti a carico di terzi da cui è scaturita la verifica nei confronti del richiedente).
Il nuovo contraddittorio endoprocedimentale mira a realizzare una sorta di discovery anticipata rispetto all’eventuale processo che intende evitare, da un lato obbligando l’Ufficio finanziario a fornire copia degli atti del fascicolo e dall’altro invitando il contribuente ad utilizzare questa fase amministrativa per produrre all’Agenzia delle Entrate i documenti decisivi che se prodotti solo successivamente nel corso del giudizio, pur conducendolo ad una vittoria della causa, lo esporrebbero comunque alla compensazione delle spese di giustizia a norma del nuovo art. 15, comma 2, del D.Lgs. n. 546/1992, come modificato dal D.Lgs. n. 220/2023 in vigore dal 4 gennaio 2024 (“le spese del giudizio sono compensate, in tutto o in parte,…quando la parte è risultata vittoriosa sulla base di documenti decisivi che la stessa ha prodotto solo nel corso del giudizio”).
La differenza tra il nuovo contraddittorio anticipato disciplinato dall’art. 6 bis della L. n. 212/2000 e quello che, secondo l’Agenzia delle Dogane, continua ad essere svolto in ambito doganale dovrebbe risolversi in una differenza di tempistiche: il termine concesso al contribuente per presentare all’Agenzia delle Entrate le proprie osservazioni e/o le proprie richieste non può essere inferiore a 60 giorni, in materia doganale il contribuente ha a disposizione un termine massimo di 30 giorni.
Con la Circolare n. 2/2024 del 17 gennaio 2024, l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli Direzione Dogane osserva che l’art. 6 bis contenente la disciplina generale del nuovo contraddittorio anticipato non si applica ai controlli doganali, siano essi quelli in linea propri della fase di sdoganamento, siano essi quelli a posteriori successivi all’accertamento della dichiarazione doganale.
Secondo l’Agenzia delle Dogane, nonostante l’abrogazione dell’art. 12 comma 7 dello Statuto dei diritti del contribuente anche laddove faceva espressamente salvo il termine speciale di cui all’art. 11 comma 4 bis del D.Lgs. n. 374/1990 non più previsto esplicitamente dal nuovo art. 6 bis della L. n. 212/2000, il termine di 30 giorni per la presentazione di eventuali osservazioni o richieste resta il termine massimo che gli Uffici doganali saranno tenuti a fornire all’operatore economico in ragione della contemporanea vigenza di norme comunitarie sovraordinate e di norme nazionali speciali in tema di contraddittorio e relativa tempistica.
La circolare specifica che in caso di “controlli all’atto dello sdoganamento…è necessario garantire il contraddittorio alla luce del combinato disposto degli artt. 22, par. 6 e 194 del CDU nonché dell’art. 8 RD, di immediata applicabilità nell’ordinamento domestico…30 giorni per l’eventuale invio di osservazioni e richieste” e che in caso di “controlli a posteriori…un termine pari a 30 giorni…per la presentazione di eventuali osservazioni o richieste…sia in ragione della immediata applicabilità di quanto disposto dagli artt. 22, par. 6 e 105, par. 3, del CDU nonché dell’art. 8 del RD e prevalenza sulla disciplina domestica, sia in virtù del disposto del citato art. 11 del D.Lgs. n. 374/1990 e del criterio di specialità che governa i rapporti tra norme”.
Ciò sarebbe confermato dalla Relazione illustrativa al D.Lgs. n. 219/2023 che esclude dall’ambito operativo dell’art. 6 bis dello Statuto dei diritti del contribuente “in ossequio al principio di specialità, gli atti per i quali è già previsto a livello legislativo un modello procedimentale conchiuso che di per sé ricomprende una fase di interlocuzione preventiva tra amministrazione e contribuente”.
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