CircolariESCLUSO IL POTERE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE DI RIQUALIFICARE UN CONTRATTO DI CESSIONE DI QUOTE IN CONTRATTO DI CESSIONE D’AZIENDA AI SENSI DELL’ART. 20 DEL D.P.R. N. 131 DEL 1986 – CGT di secondo grado di Bolzano, sez. 2, sentenza n. 38/2024, depositata il 16.10.2024

11/06/2025

ESCLUSO IL POTERE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE DI RIQUALIFICARE UN CONTRATTO DI CESSIONE DI QUOTE IN CONTRATTO DI CESSIONE D’AZIENDA AI SENSI DELL’ART. 20 DEL D.P.R. N. 131 DEL 1986 – CGT di secondo grado di Bolzano, sez. 2, sentenza n. 38/2024, depositata il 16.10.2024

L’Ufficio aveva proceduto alla riqualificazione ex art. 20 del DPR n.131/86 di un contratto di cessione di quote in contratto di “cessione d’azienda”. La ricorrente aveva eccepito che la norma applicata dall’Agenzia delle Entrate non consentiva la riqualificazione dell’atto sulla base della causa effettiva. I Giudici di primo grado respingevano il ricorso aderendo all’orientamento giurisprudenziale per cui l’Agenzia delle Entrate aveva il diritto/dovere di riqualificare l’atto secondo la sua causa reale, che, nella fattispecie, era consistita in una cessione di azienda e non di quote. La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado ha accolto l’appello della ricorrente ed annullato l’atto impugnato, osservando come l’art. 20 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, a seguito della modifica introdotta con la Legge 27 dicembre 2017, n. 205, impedisca la riqualificazione del contratto, dovendosi tenere conto esclusivamente della intrinseca natura e gli effetti “dell’atto presentato per la registrazione”. In tal senso, osservano i Giudici del gravame, «è utile citare anche la recente sentenza n. 7495/2024 d.d. 16 febbraio 2024, in un caso del tutto sovrapponibile a quello in esame, secondo la quale “dovendo essere considerati soltanto gli effetti giuridici dell’atto presentato alla registrazione, così come da esso desumibili, non può assumere rilevanza lo scopo economico perseguito dalle parti, quand’anche fosse quello di acquistare in via indiretta l’azienda della società compravenduta (Cass., Sez. 5^, 13 dicembre 2023, n. 34929)”. In definitiva, stante l’attuale quadro normativo e giurisprudenziale, l’Agenzia delle entrate non è più autorizzata a riqualificare l’atto se non nei casi in cui vi sia una manifesta contraddizione tra il testo dell’atto e la qualificazione che ad esso hanno dato i contraenti».

Per leggere la circolare clicca qui.

Lo Studio è a disposizione per ogni chiarimento (venezia@studiotosi.com).