CircolariLA PROROGA DI 85 GIORNI PER L’ESERCIZIO DEL POTERE DI ACCERTAMENTO NON SI ESTENDE AGLI ANNI D’IMPOSTA SUCCESSIVI A QUELLI I CUI TERMINI SCADEVANO NEL 2020 – CGT di primo grado di Belluno, sez. 1, sentenza n.71/2024, depositata il 25.10.2024

13/06/2025

LA PROROGA DI 85 GIORNI PER L’ESERCIZIO DEL POTERE DI ACCERTAMENTO NON SI ESTENDE AGLI ANNI D’IMPOSTA SUCCESSIVI A QUELLI I CUI TERMINI SCADEVANO NEL 2020 – CGT di primo grado di Belluno, sez. 1, sentenza n.71/2024, depositata il 25.10.2024

L’Agenzia delle Entrate notificava in data 19.3.2024 un avviso di accertamento per il periodo d’imposta 2017. Il contribuente eccepiva in giudizio la decadenza del potere impositivo, visto che, stando all’art. 43 del D.P.R. n. 600 del 1973, tale atto avrebbe dovuto essere notificato entro il 31.12.2023. I primi Giudici hanno annullato l’atto impugnato ritenendo che l’Ufficio fosse incorso nella decadenza eccepita dal contribuente. Si legge nella sentenza che «non è condivisibile la tesi dell’Agenzia delle Entrate secondo cui il periodo di sospensione di 85 giorni dei termini di decadenza e prescrizione relativi all’attività di accertamento fiscale (dall’8 marzo al 31 maggio 2020), inizialmente prevista dalla legislazione di emergenza dovuta al Covid 19 (art.67 decreto Cura Italia, dl n.18/2020), ora superata dalla disciplina dettata dal c.d. decreto rilancio (art.157 del d.l. 34/2020), sarebbe valevole non solo per l’anno d’imposta i cui termini scadevano nel 2020 (anno d’imposta 2015 in caso di dichiarazione presentata), ma anche per i periodi d’imposta successivi tra essi ricompreso il 2017 oggi in contestazione. Invero si osserva, in sintonia con una lunga serie di sentenze contrarie all’indirizzo dell’Agenzia delle Entrate … che l’art.67 mirava a consentire agli uffici di svolgere le loro funzioni senza risentire del tempo, 85 giorni, durante il quale l’esercizio di tali funzioni era impedito dalla normativa emergenziale, in bilanciamento con la disposta sospensione nello stesso periodo a favore dei contribuenti dei termini di versamento e di adempimento delle proprie obbligazioni tributarie. Se il testo e la ratio della norma non legittimano un effetto a cascata della sospensione sulle annualità successive a quelle in cui si è verificato l’evento eccezionale, diversamente opinando si dovrebbe ritenere che anche i termini per i versamenti dei contribuenti avrebbero beneficiato di analoga sospensione per le annualità successive al 2020, il che è incontrovertibilmente escluso».

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