CircolariI COSTI POSSONO ESSERE CERTI E DEDUCIBILI ANCHE IN MANCANZA DI REDAZIONE PER ISCRITTO DI UN CONTRATTO DI COMPRAVENDITA – CGT di primo grado di Padova, sez. 1, sentenza n. 412/2024, depositata il 6.11.2024

16/06/2025

I COSTI POSSONO ESSERE CERTI E DEDUCIBILI ANCHE IN MANCANZA DI REDAZIONE PER ISCRITTO DI UN CONTRATTO DI COMPRAVENDITA – CGT di primo grado di Padova, sez. 1, sentenza n. 412/2024, depositata il 6.11.2024

L’Agenzia delle Entrate ha contestato la deducibilità dei costi per mancanza di un contratto di compravendita redatto per iscritto tra il fornitore e l’acquirente. I Giudici hanno ritenuto infondato il rilievo ed annullato l’atto impugnato in quanto «al fine di dirimere la vexata quaestio relativa alla deducibilità o meno dei costi» si «deve preliminarmente evidenziare che la tesi secondo cui la certezza dei costi deve rinvenirsi in un preciso titolo giuridico, quale è, nella fattispecie, il contratto di compravendita di beni, è erronea. Infatti, la mera esistenza di un contratto di compravendita di merci, tra la Ricorrente e il fornitore, non assume alcuna rilevanza ai fini della certezza dei costi». Sicché, la certezza del costo, e conseguentemente la sua deducibilità, non necessariamente deve «trovare fondamento in un titolo giuridico, quale è il contratto».

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