LA MANCANZA DI DICHIARAZIONE INTEGRATIVA NON FA VENIR MENO IL DIRITTO AL RIMBORSO DELLA MAGGIORE IRES PAGATA DALLA SOCIETÀ CONSOLIDANTE SULL’ECCEDENZA ACE MATURATA DALLA SOCIETÀ INCORPORATA E NON UTILIZZATA IN ATTESA DI RISPOSTA ALL’INTERPELLO ANTIABUSO – CGT di primo grado di Treviso, sez. 3, sentenza n. 338/2024, depositata il 25.10.2024
La società consolidante aveva incorporato una società del gruppo precedentemente oggetto di un’operazione di patrimonializzazione suscettibile di integrare il presupposto per la fruizione dell’agevolazione ACE. In attesa della risposta dell’Agenzia delle Entrate all’interpello antiabuso, il beneficio non veniva utilizzato nell’anno di maturazione. Ottenuta la conferma che il caso rappresentato non costituiva una fattispecie elusiva, ai sensi dell’art. 10 bis della legge n. 212 del 2000, la società consolidante presentava istanza di rimborso per l’annualità in cui avrebbe potuto utilizzare l’agevolazione ACE. L’Agenzia delle Entrate si opponeva alla domanda restitutoria ritenendo che, vertendosi in ipotesi di agevolazione attivabile mediante apposita esposizione nella dichiarazione dei redditi, alla sua mancata utilizzazione, per ritenute ragioni di carattere prudenziale, potesse venire ritualmente posto rimedio solo attraverso la presentazione di una dichiarazione integrativa a favore, ai sensi dell’art. 2, comma 8, del D.P.R. n. 322 del1998, a rettifica delle originarie dichiarazioni individuali e di gruppo presentate dalla società consolidante. La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Treviso ha accolto il ricorso e dichiarato legittimo il rimborso, osservando che, nella complessa fattispecie in esame, la società consolidante si è limitata ad utilizzare, «tra i due strumenti appositamente previsti dal Legislatore per ovviare a simile soluzione (dichiarazione integrativa o istanza di rimborso), quello meno rischioso e più tutelante, ferma restando l’invarianza del risultato complessivamente ottenibile con la presentazione delle dichiarazioni integrative o delle istanze di rimborso. … Né l’istanza di rimborso è preclusa dall’omessa presentazione della dichiarazione integrativa non sussistendo alcuna interferenza tra l’autonoma facoltà di emendare gli errori mediante dichiarazione integrativa e la presentazione dell’istanza stessa, operando la prima nell’ambito dell’accertamento del debito tributario e la seconda nell’ambito del procedimento di riscossione (Cass. Sezioni Unite n. 13378/2016) Entrambi gli istituti rispondono alla medesima finalità, ovverosia di consentire ai contribuenti di ripristinare la “ verità fiscale” …».
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