CircolariI FUTURI BENEFICIARI DEI BENI VINCOLATI IN TRUST VALIDAMENTE COSTITUITI NON SONO SOGGETTI PASSIVI DELL’IMPOSTA DI SUCCESSIONE – CGT di secondo grado del Veneto, sez. 7, sentenza n. 41/2025, depositata il 28.1.2025

23/06/2025

I FUTURI BENEFICIARI DEI BENI VINCOLATI IN TRUST VALIDAMENTE COSTITUITI NON SONO SOGGETTI PASSIVI DELL’IMPOSTA DI SUCCESSIONE – CGT di secondo grado del Veneto, sez. 7, sentenza n. 41/2025, depositata il 28.1.2025

Il Trustee presentava la dichiarazione di successione alla morte del de cuius nella quale era stato indicato come unico erede il Trust costituito nel 2009. L’Agenzia delle Entrate liquidava l’imposta di successione in capo ai beneficiari del Trust (con decorrenza dalla scadenza trentennale, il 10.6.2039). I beneficiari impugnavano l’avviso di liquidazione chiedendo ai Giudici tributari di dichiarare la loro carenza di legittimazione passiva in quanto non eredi bensì semplici titolari di una futura aspettativa alla scadenza del Trust. Il Giudice di prime cure respingeva il ricorso, condannando i ricorrenti al pagamento delle spese di lite. La CGT di secondo grado del Veneto, invece, ha riformato la sentenza e annullato l’atto impugnato osservando che «con riferimento all’imposizione indiretta di trust validamente costituiti, l’ADE, con circolare 20.10.2022 n. 34/E ha chiarito che, in via generale, l’atto istitutivo con cui il disponente esprime la volontà di costituire il trust e gli atti con cui lo stesso dota il trust di beni, vincolandoli agli scopi del trust, non sono assoggettati all’imposta sulle successioni poiché, coerentemente con l’orientamento assunto dalla Cassazione (si vedano, inter alia, le sentenze nn. 19167/2019, 8719/2021, 410/2022), tali atti non comportano l’attribuzione definitiva dei beni al trustee, poiché la legge lo qualifica solamente come un gestore, né tale attribuzione può essere riconosciuta ai beneficiari finali ……….. i quali potranno considerarsi eredi solamente dopo il 10.6.2039, data di cessazione del trust (argomenti ricavati da Agenzia delle Entrate, Risposta n. 90/2024 ad istanza di interpello)».

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