IL CONTRIBUENTE GODE DEL BENEFICIO DELLA RIMESSIONE IN TERMINI SE LA NOTIFICAZIONE DELL’AVVISO DI ACCERTAMENTO AVVIENE AD UN INDIRIZZO PEC NON INSERITO NELL’INDICE NAZIONALE DEGLI INDIRIZZI DI POSTA CERTIFICATA – CGT di primo grado di Padova, sez. 2, sentenza n. 85/2024, depositata il 4.3.2024
L’Agenzia delle Entrate lamentava in giudizio l’inammissibilità del ricorso, in quanto presentato oltre il termine di 60 giorni dalla notifica dell’avviso di accertamento impugnato. La società ricorrente, dopo aver eccepito che l’Ufficio aveva notificato l’atto impositivo ad un indirizzo PEC non inserito nell’indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC), chiedeva la rimessione in termini, non essendo stato comunicato l’atto al proprio domicilio fiscale. I Giudici padovani, dopo aver constatato che «l’interrogazione dell’indice INI- PEC non consente di rinvenire né l’indirizzo utilizzato dall’Ufficio, né altro al quale fare riferimento», e dopo aver precisato che «l’Ufficio avrebbe dovuto dimostrare che alla data di invio della PEC del 20/10/2022 l’indirizzo utilizzato era quello inserito nell’indice nazionale INI-PEC», sono giunti alla conclusione «di rimettere nei termini la Ricorrente respingendo l’eccezione di inammissibilità sollevata dall’Ufficio».
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