NON VI È ESTEROVESTIZIONE SE LA SOCIETÀ ESERCITA ALL’ESTERO UN’ATTIVITÀ ECONOMICA EFFETTIVA – CGT di primo grado di Padova, sez. 3, sentenza n. 42/2023, depositata il 9.2.2023 – ST. 39 2024
L’Agenzia delle Entrate ha contestato l’esterovestizione in capo ad una società slovena, costituita da un’impresa di trasporti italiana al fine di gestire il traffico merci in ambito europeo. I Giudici di prime cure hanno annullato gli avvisi di accertamento:
– premettendo che «deve essere accertato non tanto la sussistenza di ragioni economiche diverse dalla convenienza fiscale, ma se l’attività economica risulta effettiva ovvero se l’operazione sia meramente artificiosa e quindi consenta di evidenziare una mera forma giuridica che non riproduce una corrispondente e genuina realtà economica e ciò in doveroso ossequio ai principi individuati nella raccomandazione 2012/772/UE (in tal senso si esprime Cass. 30.12.2029 n. 34595)»;
– rilevando «che negli anni di interesse la ricorrente ha svolto la sua attività in un Paese dell’Unione ove effettivamente i costi di gestione e di personale sono grandemente inferiori rispetto al nostro Paese con diretto vantaggio per la controllante … che in tal modo negli anni in esame ha potuto raddoppiare i ricavi come peraltro espressamente allegato dalla stessa difesa della ricorrente»;
– ritenendo «che gli indici proposti dialetticamente dalle parti risultano complessivamente evidenziare una effettività di attività (spese relative al gasolio per autotrazione, manutenzione degli automezzi, beni servizi vari) e una gestione estera da parte dell’ufficio sito a ………. (leasing, le assicurazioni, acquisizione del personale)»;
– facendo infine presente «che una puntuale attività di coordinamento e anche di direzione generale è senza dubbio ammissibile tra la controllante e la controllata e che la struttura sociale e l’effettività economica non meramente fittizia deve essere sempre accertata con specifico riferimento alla tipologia merceologica esercitata non potendosi fare riferimento a criteri generali ed astratti valevoli per ogni organizzazione aziendale indipendentemente da quanto in concreto si richiede debba essere posto in essere per qualificare come reale e non fittizia l’attività economica allegata».
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