CircolariINAMMISSIBILI I RICORSI PRESENTATI DAI SOCI AVVERSO AVVISI DI ACCERTAMENTO NOTIFICATI ALLA SOCIETÀ ESTINTA ENTRO CINQUE ANNI DALLA CANCELLAZIONE DAL REGISTRO DELLE IMPRESE – CGT di primo grado di Padova, sez. 1, sentenza n. 74/2024, depositata il 26.2.2024 – ST. 41 2024

23/10/2024

INAMMISSIBILI I RICORSI PRESENTATI DAI SOCI AVVERSO AVVISI DI ACCERTAMENTO NOTIFICATI ALLA SOCIETÀ ESTINTA ENTRO CINQUE ANNI DALLA CANCELLAZIONE DAL REGISTRO DELLE IMPRESE – CGT di primo grado di Padova, sez. 1, sentenza n. 74/2024, depositata il 26.2.2024

La CGT di primo grado di Padova ha dichiarato inammissibili i ricorsi presentati dai soci avverso avvisi di accertamento in materia di IMU notificati alla società estinta entro 5 anni dalla richiesta di cancellazione dal registro delle imprese. In via preliminare, hanno richiamato l’art. 28, comma 4, del D. Lgs. n. 175 del 2014, secondo cui ai “soli fini della validità e dell’efficacia degli atti di liquidazione, accertamento, contenzioso e riscossione dei tributi e contributi, sanzioni ed interessi, l’estinzione della società di cui all’art. 2495 del codice civile ha effetto trascorsi cinque anni dalla richiesta di cancellazione dal Registro dell’imprese”. «In virtù di tale disposizione», rilevano i Giudici, «che secondo la giurisprudenza di legittimità (Cass. 7 febbraio 2018, n. 2916) opera anche ai fini processuali tributari, ed è ritenuta applicabile anche ai tributi locali, deve intendersi procrastinata la legittimazione della società cancellata, attraverso i suoi rappresentanti, ad instaurare un giudizio per opporsi a un atto impositivo. E’ stato infatti di recente affermato che in tema di cancellazione della società dal registro delle imprese, il differimento quinquennale degli effetti dell’estinzione, previsto dall’art. 28, comma 4, del d.lgs. n. 175 del 2014 – disposizione di natura sostanziale, operante solo nei confronti dell’amministrazione finanziaria e degli altri enti creditori o di riscossione indicati, con riguardo a tributi o contributi – implica che il liquidatore conservi tutti i poteri di rappresentanza della società sul piano sostanziale e processuale, con la conseguenza che egli è legittimato non soltanto a ricevere le notificazioni degli atti impositivi, ma anche ad opporsi ad essi, conferendo mandato alle liti, mentre sono privi di legittimazione i soci, poiché gli effetti previsti dall’art. 2495, comma 2, c.c. sono posticipati anche ai fini dell’efficacia e validità degli atti del contenzioso (Cass., 16 dicembre 2022, n. 36892)».

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