ILLEGITTIMO L’ATTO DI DINIEGO DI RIMBORSO DELL’IVA IN CAPO AD UNA SOCIETÀ IN PERDITA SISTEMATICA – CGT di secondo grado del Veneto, sez. 1, sentenza n. 857/2024, depositata il 17.12.2024
La società ricorrente, a seguito della cessazione dell’attività, richiedeva il rimborso dell’Iva risultante a credito ai sensi dell’art. 30, comma 2, del DPR n. 633 del 1972. L’Agenzia delle Entrate, qualificando la società ricorrente quale soggetto in perdita sistematica ai sensi dell’art. 2, dai commi 36 decies a 36 duodecies, del D.L. n. 138 del 2011, notificava al liquidatore un motivato provvedimento di diniego. La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Veneto, in riforma della sentenza impugnata, accoglieva la domanda della società ricorrente ed annullava il provvedimento di diniego ritenendo di «dover applicare al contenzioso qui trattato, i principi giuridici espressi dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea, Sezione terza, con la Sentenza del 07 marzo del 2024 che ha deciso la causa C-341/22 che di seguito si riassumono:
1) L’articolo 9, paragrafo 1 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, deve essere interpretato nel senso che esso non può condurre a negare la qualità di soggetto passivo dell’imposta sul valore aggiunto (IVA) al soggetto che, nel corso di un determinato periodo d’imposta, effettui operazioni rilevanti ai fini dell’IVA il cui valore economico non raggiunge la soglia fissata da una normativa nazionale, la quale soglia corrisponde ai ricavi che possono ragionevolmente attendersi dalle attività patrimoniali di cui tale persona dispone.
2) L’articolo 167 della direttiva 2006/112 nonché i principi di neutralità dell’IVA e di proporzionalità devono essere interpretati nel senso che essi ostano a una normativa nazionale in forza della quale il soggetto passivo è privato del diritto alla detrazione dell’IVA assolta a monte, a causa dell’importo, considerato insufficiente, delle operazioni rilevanti ai fini dell’IVA effettuate da tale soggetto passivo a valle».
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